L'esibizionismo sessuale può configurare violenza privata se non vi è contatto

Costringere taluno ad assistere ad atti di autoerotismo senza che tuttavia vi sia alcun tipo di contatto fisico integra il reato di violenza privata e non di violenza sessuale. Cassazione penale, sentenza n. 36742/2018

L'esibizionismo sessuale può configurare violenza privata se non vi è contatto

La massima

«...l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni. (...) ritiene la Corte che, gli episodi di autoerotismo.. debbano qualificarsi come delitti di violenza privata, essendo stata la persona offesa costretta, mediante violenza o minaccia, a tollerarne l'esecuzione».

A tale precisazione è ginta la Suprema Corte con la sentenza della Sezione IV n. 36742 del 04/05/2018 – 31/07/2018.

 

Il fatto e la quaestio iuris

L'imputato veniva condannato per violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. per aver compiuto atti di autoerotismo in presenza della persona offesa, costretta con violenza e minaccia ad assistervi. Il prevenuto ricorreva quindi per cassazione denunciando, per quel che qui importa, l'inosservanza dell'art. 609-bis c.p., ritenendo che le condotte contestate non rientrassero nella fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., in carenza di contatti corporei con la vittima, a fronte dell'offesa solo alla sua libertà morale.

 

Il decisum

La Suprema Corte conferma che la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere scientificamente e culturalmente valutato come erotico, in grado di arrecare il piacere sessuale o stimolarlo, valutazione peraltro oggettiva che costituisce il presupposto del diritto alla libertà sessuale dell'individuo.

La masturbazione costituisca certamente "atto sessuale" e posta in essere dinanzi a minori ed al solo fine di farvi assistere costituisce "atto sessuale"1 rilevante ai sensi dell'art. 609-quinquies c.p.. Però l'atto sessuale di cui l'art. 609-bis c.p. deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale, stabilisce l'art. 609- bis, deve essere costretto «a compiere o subire atti sessuali»2. Un requisito che vale a distinguere l'atto sessuale rilevante ai sensi dell'art. 609-bis c.p. da quelli che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, sono inidonei a ledere la sfera sessuale della vittima, ma sono tuttavia idonei a lederne la sola libertà morale o il sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo". Non sfugge infatti che i reati di violenza sessuale offendono la libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione della propria corporeità sessuale e non già la libertà morale della persona oppure il pudore e l'onore sessuale.

Di talché, l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni.

Il voyeurismo, invece, può essere ricondotto ad una ipotesi di molestia nei confronti delle persone oggetto della morbosa curiosità, ma non integra violenza sessuale nei confronti delle stesse.

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez. 3, n. 9223 del 25/05/2000.

2 Sez. 3, n. 23094 del 11/05/2011; Sez. 3 n. 2941, 03/11/1999.

 

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Di seguito il testo di
Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza n. 36742 dep. 31/07/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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