Estensione della procedibilità a querela della persona offesa. D. Lgs. 10 aprile 2018 n. 36.
Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati. Tabella delle modifiche, il testo della norma

1. Premessa. I principi e criteri direttivi dell'attività delegata
Il D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, pubblicato in GURI n. 95 del 24/04/2018, recante "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103" entrerà in vigore in data 9/05/2018.
Il Decreto dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 commi 16, lett. a) e b), e 17 L. 23 giugno 2017, n. 103 che ha comportato l'organica riforma del sistema penale (c.d. Riforma Orlando).
In particolare, l'attività delegata doveva ispirarsi a tali principi:
- prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale;
- eccettuare il rispetto di tale limite per il delitto di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p.;
- garantire la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. ed altresì quando nei reati contro il patrimonio il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
2. I reati interessati: procedibilità a querela della persona offesa e conservazione della procedibilità d'ufficio
|
Reati perseguibili a querela |
Casi di procedibilità d'ufficio |
Titolo XII - Libro II |
art. 612: Minaccia aggravata |
co. 3: se commesso nei modi di cui all'art. 339 c.p. |
art. 615 c.p.: Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale |
co. 1: introduzione con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni |
|
art. 617 ter: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche |
co. 2: quando commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato |
|
art. 617-sexies: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
|
co. 2: nei casi previsti dall'art. 617-quater, co. 4 |
|
art. 619: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni |
co. 2: rivelazione da parte del colpevole del contenuto della corrispondenza |
|
art. 620: Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni |
Non residuano casi di procedibilità d'ufficio |
|
Titolo XIII – Libro II |
art. 640: Truffa |
co. 3: quandunque ricorra taluna delle circostanze previste dal comma 2 o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, co. 1, n. 7 |
art. 640 ter: Frode informatica |
co. 4: quandunque ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, co. 1, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e n. 7 |
|
art. 646: Appropriazione indebita |
abrogato il co. 3 che prevedeva i casi di procedibilità d'ufficio |
3. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
Il Legislatore ha disciplinato i casi in cui i delitti ora perseguibili a querela sono aggravati dalla ricorrenza di circostanze ad effetto speciale. In particolare, è stato inserito il Capo III-bis rubricato "Disposizioni comuni sulla procedibilità" nel Titolo XII del Libro II, contenente il nuovo art. 623-ter. Stessa modifica con riferimento al Titolo XIII del Libro II in cui è stato inserito il Capo III-bis rubricato anch'esso "Disposizioni comuni sulla procedibilità" e contenente il nuovo art. 649-bis.
L'art. 623-ter dispone la procedibilità d'ufficio per i fatti ora perseguibili a querela previsti dagli articoli del Titolo XII interessati dalla riforma qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
L'art. 649-bis dispone la procedibilità d'ufficio con riferimento ai delitti del Titolo XIII interessati dalla riforma nei casi in cui ricorrano circostanze ad effetto speciale ovvero l'aggravante di cui all'articolo 61, co. 1, n. 11, c.p. (vale a dire l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità).
4. Norme transitorie
Per i reati perseguibili a querela secondo la riforma commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto si deve distinguere tra due casi:
- procedimento non iniziato: il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del provvedimento di riforma se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato;
- procedimento pendente: il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
---------------------------------------
Di seguito il testo del
Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36
Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo;
Art. 1
Minaccia
1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».
Art. 2
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 3
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 4
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 5
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 6
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Art. 7
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente;
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilita'
Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 8
Truffa
1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».
Art. 9
Frode informatica
1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole;
«un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti;
«taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7».
Art. 10
Appropriazione indebita
1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.
Art. 11
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente;
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilita'
Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Art. 12
Disposizioni transitorie in materiadi perseguibilita' a querela
1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando