Il bullismo scolastico può rilevare come stalking
Il bullismo scolastico può integrare il reato di stalking se determina evidente alterazione delle condizioni di vita del minore e uno stato di ansia e paura per la propria incolumità. Cassazione penale sentenza n. 26595/2018

La massima
In tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., rileva la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai compagni di scuola della persona offesa durante l'anno scolastico, tali da costringerla prima ad interrompere la frequenza scolastica, poi ad abbandonare la scuola, eventi che determinano un'evidente alterazione delle condizioni di vita del minore, insorgendo nello stesso uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica.
Questo il principio ricavabile dall'arresto della V Sezione, che con la sentenza n. 26595 del 28/02/2018 – 11/06/2018 ha rintracciato gli estremi del delitto di atti persecutori in quelle condotte che tipicamente vengono ricondotte nel fenomeno definito "bullismo".
Il fatto e la quaestio iuris
A seguito di ripetute aggressioni da parte dei suoi compagni di scuola, lo studente interrompeva dapprima la frequenza delle lezioni per poi abbandonare l'istituto scolastico.
La sezione dei minori della Corte di appello1 accertava la responsabilità penale di due imputati minorenni per i reati di lesioni aggravate dalla pluralità di agenti (artt. 582, 585 c.p.), percosse (art. 581 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis co. 3 c.p.), tutti aggravati dall'aver commesso il fatto ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (art. 61 n. 11-ter c.p.).
Nell'interposto ricorso per Cassazione si censurava, per quanto qui importa, l'insussistenza delle reiterate condotte vessatorie e moleste che fonderebbero gli atti persecutori, rilevando solo due aggressioni. Si contestava, poi, l'assenza dello stato di ansia o di timore, sostenendosi all'uopo che la persona offesa avrebbe lasciato l'istituto scolastico solo perché i di lui genitori avevano deciso di denunciare la scuola e non invece a seguito degli episodi contestati.
Il decisum
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione addotta dal giudice di merito articolata ed immune da vizi, trovando condivisibile il percorso argomentativo tracciato, con particolare riguardo al delitto di cui all'art. 612-bis c.p..
Infatti, proprio la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati durante l'anno scolastico ha costretto la persona offesa prima ad interrompere la frequenza scolastica, poi ad abbandonare la scuola.
Invero, l'interruzione della frequenza e il successivo abbandono della scuola devono considerarsi alla stregua degli eventi che in base all'art. 612-bis c.p. integrano la fattispecie di atti persecutori, avendo determinato nel minore persona offesa un'evidente alterazione delle sue condizione di vita, accertato inoltre lo stato di ansia e di paura in lui insorto per la sua incolumità fisica.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Catania, sentenza del 27/01/2017, conferma Trbunale dei minorenni, sentenza del 17/11/2015.
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Di seguito il testo di
Cassazione, Sezion V penale, sentenza 28/02/2018 – 11/06/2018, n. 26595
Svolgimento del processo
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