Il modulo CAI non fa piena prova neppure nei confronti di chi l'ha sottoscritto

La sottoscrizione del modulo C.A.I. (constatazione amichevole d'incidente) non ha efficacia confessoria. Argomenti sull'efficacia probatoria della C.A.I. in Cassazione penale Sentenza n. 4995/2018

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Il modulo CAI non fa piena prova neppure nei confronti di chi l'ha sottoscritto

Alcune parti iniziavano a produrre documentazione riguardante incidenti stradali mai avvenuti, sottoscrivendo i relativi moduli di Constatazione Amichevole d'Incidente da sottoporre all'assicurazione, passando poi a richiedere il risarcimento del danno.

I soggetti interessati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui al primo comma dell'art. 642 c.p. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) e di due reati previsti dall'art 485 c.p. (falsità in scrittura privata, ad oggi depenalizzato) ponendosi quale fonte di prova del commesso delitto la stessa sottoscrizione dei moduli CAI.

Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso con Sentenza n. 4995 depositata in data 01/02/2018, detta sottoscrizione non può costituire per se stessa sufficiente fonte di prova. La Corte si sofferma sulla valenza probatoria del moduto di Constatazione Amichevole d'Incidente sottoscritto.

Se, da un lato, è da tenere in considerazione che il secondo comma dell'art. 143 L. Ass. recita "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso" da altro lato è da valutare come semplice la "forza" di tale presunzione, stante la possibilità del suo superamento con ogni altro strumento probatorio.

Quanto al valore confessorio della dichiarazione, la S.C. cita proprio precedente secondo il quale "in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente ... deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio". Aggiunge "secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio di tale documento è modesto e riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti dell'assicurazione".

Ma va anche oltre e arriva ad affermare:

"la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente [colui che compie la confessione], ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice".

La constatazione amichevole d'incidente pertanto non può costituire il supporto probatorio dell'accusa di falso in scrittura privata (oggi depenalizzato). In proposito, la Corte suggerisce che in ogni caso parrebbe più appropriata l'imputazione per falso ideologico ("... si tratterebbe, semmai, di un falso ideologico ...").

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 4995 del 01/02/2018

 

FATTI DI CAUSA E CONSIDERATO IN DIRITTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati