Interessi di mora delle transazioni commerciali in caso di fallimento. Una conferma della S.C.
L’applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 nel caso di fallimento del debitore. Cassazione Civile con Ordinanza n. 14637/2018

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 14637 depositata il 6 giugno 2018 ha confermato il proprio orientamento in ordine al regime dell’applicazione degli interessi di mora delle transazioni commerciali di cui al D. Lgs. 231/2002 in caso di dichiarazione di fallimento del debitore (o generica apertura di una procedura concorsuale).
Nel caso, sul quale si è pronunciata la S.C., un creditore aveva chiesto con domanda di insinuazione al passivo gli interessi previsti dal d. lgs. 231/2002; la richiesta veniva respinta dal Tribunale il quale motivava sulla base dell’esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) del medesimo decreto.
Un analogo caso era stato risolto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3300/2017 (vedi in questa rivista “Fallimento: gli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 maturano anche in caso di fallimento”), stabilendo che gli interessi previsti per le transazioni commerciali maturano automaticamente di giorno in giorno durante tutto il periodo del ritardo nel pagamento e la norma su richiamata che riguarda l’esclusione delle procedure concorsuali deve essere interpretata nel senso che i suddetti interessi non si applicano solamente dalla data di apertura della procedura.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14637/18 si chiede, analogamente, “ … se tale norma riguardi anche agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura e comporti quindi la perdita del diritto a pretendere l'applicazione dei saggi previsti dall'art. 5 d. lgs. 231/2002 dalle scadenze stabilite dal precedente articolo 4 sino alla data di apertura del concorso”.
Interessante l’argomentazione della Corte laddove richiama la ratio della normativa comunitaria (prodromica al D.Lgs 231/02) consistente nel “contrastare condotte di rinvio dei pagamenti adottate come tecnica finanziaria di gestione delle esposizioni debitorie dell'impresa, al fine di evitare i riflessi a cascata sull'economia europea in termini non solo di maggiori oneri finanziari e amministrativi per le imprese creditrici, ma anche di creazione di rischi di insolvenza e di perdita dei rapporti di lavoro”. L’apertura di una procedura concorsuale determina il venir meno della stessa suddetta ratio ma senza, con ciò, determinare effetti retroattivi: “La speciale disciplina riservata dal d. Igs. 231/2002 alle procedure concorsuali è perciò finalizzata a una gestione dei diritti acquisiti al momento dell'apertura del concorso nell'ottica di salvaguardare la par condicio creditorum.
Una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un' epoca anteriore al fallimento priverebbe invece i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell' apertura del concorso”.
Per concludere la S.C. stabilisce che “l'esclusione del tasso d' interesse maggiorato previsto dagli artt. 4 e 5 d. Igs. 231/2002 opera soltanto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati in epoca anteriore all'accertamento dello stato d'insolvenza del debitore ...; il Giudice delegato, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, dovrà compiere I' accertamento dell' ammontare degli interessi maturati in sede di ammissione al passivo del credito, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Ordinanza n. 14637 dep. 06/06/2018
Rilevato che:
1. il Giudice delegato alla procedura di A. ______ s.p.a. in A.S. ammetteva al passivo il credito vantato da A.P.N. s.r.l. per il solo importo capitale con esclusione degli interessi moratori previsti dal d. Igs. 231/2002, ritenendo che tale disciplina non trovasse applicazione con riferimento ai crediti vantati nei confronti delle procedure concorsuali.
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