L'isolamento e l'incuria dell'animale costituiscono maltrattamento, non abbandono
Integra il reato di maltrattamento di animale tenere il cane alla catena per lunghi periodi di tempo in uno spazio ristretto, e non abbandono di animale. Cassazione penale, sentenza n. 8036/2018

1. La massima
Nel delitto di maltrattamento di animali, integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell'animale, e pertanto già di per sé fattore tale da costituire l'elemento materiale del reato, il tenere lo stesso in isolamento per periodi considerevoli di tempo, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un'adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità, riflettendo una tale condotta la piena consapevolezza e volontarietà e quindi un atteggiamento riconducibile al dolo e non alla mera colpa tipica dell'abbandono di animali.
2. Il fatto e la quaestio iuris
L'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., «per avere sottoposto il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all'interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all'interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie».
L'animale al momento in cui è intervenuto il veterinario pubblico presentava uno stato di magrezza e deperimento avanzato tanto che lo stesso subiva un "collasso" e non era in grado di reggersi sulle sue zampe né di alimentarsi.
La Corte territoriale, pur mitigando il trattamento sanzionatorio, confermava l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, la computabilità dell'aumento per la ritenuta recidiva e i precedenti ostativi alla sospensione condizionale della pena.
L'imputato dunque interponeva ricorso per cassazione lamentando tra l'altro l'errata qualificazione del fatto, ritenendolo inquadrabile nella fattispecie contravvenzionale di abbandono di animali di cui all'art. 727, co. 2, c.p., non emergendo la circostanza che l'animale avesse patito delle lesioni dolosamente cagionategli all'imputato. Inoltre le doglianze riguardavano anche l'asserita manifesta illogicità della sentenza in relazione al riscontro dell'esistenza di uno stato di abbandono dell'animale.
3. Il decisum: la declinazione dei maltrattamenti
La Suprema Corte chiarisce che l'animale nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 544-ter c.p. è «oggetto materiale del reato sebbene non certo titolare del bene interesse tutelato dalla norma, dovendo questo essere rinvenuto nel sentimento di compassionevole pietas che l'individuo umano prova dei confronti di determinate categorie di animali che, in quanto soggetti indubbiamente senzienti, non possono essere, pertanto, sottoposti ad ingiustificate sofferenze».
È del tutto inconferente qualsiasi indagine volta a verificare la sussistenza di lesioni fisiche o psichiche a carico dell'animale, posto che integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell'animale – elemento materiale del reato contestato – «il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche nè somministrazioni alimentari e senza un'adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità». Senza contare che il ridurre l'animale in uno stato tale da non riuscire da sé a reggersi sulle zampe e nutrirsi autonomamente costituisce una condizione certamente riconducibile ad uno stato patologico tale da integrare comunque il concetto di lesione.
Pertanto, la III Sezione fa proprie i rilievi della Corte di appello secondo cui «la mera esistenza di una cuccia in cemento non può di per sé essere ritenuto adeguato mezzo di protezione dagli avversi eventi meteorologici tanto più nella stagione invernale» e la circostanza che soggetti terzi avessero pietatis causa portato cibo alla bestia non appare significativa in quanto «a voler tacere del fatto che l'animale avrebbe necessitato non solo di alimenti solidi ma anche di abbeverarsi, è il complessivo trattamento a lui riservato che integra gli estremi degli elementi costitutivi del reato, la cui rilevanza non è elisa dal fatto che, episodicamente, la loro asprezza fosse solo parzialmente mitigata da occasionali ed imprevedibili condotte di terzi».
Una siffatta condotta tradisce la piena consapevolezza e volontarietà, un atteggiamento riconducibile al dolo e non alla mera colpa.
Il giudice di legittimità ha inoltre offerto un breve sunto sulla natura del cane e sul rapporto che instaura con l'uomo, ritenendo «nozione di comune esperienza il dato secondo il quale il cane sia di per sè un animale gregario, destinato cioè a vivere - sia pure in abituali condizioni di sostanziale cattività - non isolato ma in comunione con altri soggetti, comunemente rappresentati, data la oramai millenaria consuetudine che tale bestia ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall'uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze».
4. Segue: il criterio discretivo tra maltrattamento e abbandono di animale
Sul solco delle doglianze veicolate dal ricorso, la Suprema Corte indica il criterio discretivo tra il delitto di maltrattamento di animale ex art. 544-ter c.p. e la contravvenzione dell'abbandono di animale ex art. 727, co. 2, c.p.
Invero, mentre il delitto di maltrattamento ex art. 544-ter riguarda il cagionare per crudeltà o senza necessità una lesione ad un animale, il sottoporlo a sevizie o a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, il somministrargli sostanze stupefacenti o vietate e il sottoporlo a trattamenti che procurano un danno alla sua salute, la contravvenzione dell'abbandono ex art. 727, co. 2, c.p. involge la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
La Corte rinviene il criterio discretivo nel «diverso atteggiamento soggettivo dell'agente». Invero, l'illecito delittuoso in tutte le sue forme è connotato dalla necessaria sussistenza del dolo1, mentre nell'illecito contravvenzionale le gravi sofferenze dell'animale devono costituire l'evento non voluto dall'agente e quindi derivante solo da una sua condotta colposa2.
Il discrimen, dunque, sta nell'atteggiamento soggettivo dell'agente, potendo in variazione di questo una stessa condotta configurare ora l'illecito delittuoso, ora quello contravvenzionale3.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Sez. 3, n. 44822 del 30/11/2007.
2 Sez. 3, n. 21932 del 25/05/2016.
3 È stata appropriatamente differenziato, sotto il profilo della rilevanza penale, l'uso del collare addestrativo come tale da integrare la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. ove finalizzato a realizzare, con metodi incentrati su impulsi dolorosi in caso di risposte insoddisfacenti da pare dell'animale, tecniche di apprendimento di comportamenti conformi alle caratteristiche etologiche della bestia, e come tale da integrare, invece, la violazione dell'art. 544-ter c.p. la medesima metodica se, invece, finalizzata a reprimere, attraverso la sofferenza fisica, comportamenti ordinari dell'animale dettati dalle sue specificità naturalistiche; nella specie si trattava di reprimerne, attraverso impulsi dolorosi, la naturale inclinazione ad abbaiare, quale indubbia forma di manifestazione esterna di interne sensazioni (Sez. 3, n. 21932 del 25/05/2016).
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 8036 del 20 febbraio 2018
Svolgimento del processo
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