Lasciare il cane a casa in precarie condizioni di salute giustifica il suo sequestro preventivo
Lasciare il cane a casa per un tempo considerevole in precarie condizioni di salute costituisce il fumus commissi delicti del reato di maltrattamento di animali, giustificandone il sequestro. Cassazione penale, sentenza n. 29894/2018.

La massima
Lasciare in solitudine il cane, ancorché nella propria casa, per un lasso considerevole di tempo, privato delle cure quotidiane in modo da determinarne condizioni di salute precarie, ben integra il fumus commissi delictis del reato di maltrattamento di animali tale da giustificare il sequestro preventivo dell'animale, a nulla rilevando che terze persone, spontaneamente in quanto mosse da pietà, gli abbiano fornito cibo ed acqua.
Questo è il principio ricavabile dalla sentenza n. 29894 del 16/03-03/07/2018 della III Sezione della Suprema Corte, pronunciata a seguito di ricorso per cassazione avverso ordinanza di sequestro preventivo dell'animale in relazione al reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 ter c.p..
Il fatto e la quaestio iuris
All'esito di diversi sopralluoghi effettuati nel cortile dell'abitazione dell'indagata, veniva rilevata la sua reiterata assenza e con l'ausilio del servizio veterinario locale si accertavano le precarie condizioni di salute dell'animale affetto da leishmaniosi. In occasione di uno dei sopralluoghi, il cane presentava una emoraggia dal naso, l'unghia del primo dito della zampa destra incrinata sanguinante, onicogrifosi e linfoadenioregalia. I vicini dell'indagata, poi, riferivano che la stessa si fosse allontanata dall'abitazione nelle due settimane precedenti lasciando il cane incustodito all'interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle condizioni dell'animale, gli avessero fornito cibo ed acqua attraverso le grate del cancello.
Il Gip disponeva il sequestro preventivo del cane in relazione al reato di maltrattamenti di animale di cui all'art. 544 ter c.p., provvedimento confermato anche dal Tribunale che rigettava l'istanza di riesame, confermando piuttosto la tesi dell'abbandono del cane per due settimane, durante il periodo estivo.
Nel denunciare la motivazione apparente nell'ambito del ricorso per cassazione, la difesa sosteneva che il Tribunale non avesse tuttavia valutato elementi di prova contraria, quali la presenza di ciotole con acqua e cibo, a dimostrazione della quotidiana cura dell'animale. Invero, a detta della difesa, l'acqua nella ciotola non era stata messa dai vicini per impossibilità tecniche, così come la presenza di cibo avrebbe dimostrato la cura quotidiana. Inoltre, le condizioni del cane erano da attribuire alla leishmaniosi.
Il decisum
La Suprema Corte1 ha ritenuto coerente l'iter logico-giuridico condotto dal giudice di merito, posto che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
La Suprema Corte, pertanto, ha avallato quanto ricostruito dal giudice di merito attraverso la valutazione degli elementi di fatto indicati.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 - Ricorso ritenuto inammissibile in quanto censurava vizi di motivazione, posto che sia per il sequestro preventivo che per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezione III penale, Sentenza n. 29894 dep. 03/07/2018
SENTENZA
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