Le fotografie fanno piena prova delle immagini ritratte e non sono documenti anonimi
La fotografia non è documento anonimo e non necessita della prova della paternità. Le immagini costituiscono piena prova in sé. Il giudice può fondare sulle stesse il proprio convincimento. Cassazione penale Sentenza n. 19139/2

1. La massima
«L'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall'art. 240 c.p.p., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione a quelli fotografici.. che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sè piena prova che può esser sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento. La loro provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi, è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le produce».
2. La quaestio iuris
Imputato per i reati contravvenzionali di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio ex art. 44, lett. c), D.p.r. 380/2001 e di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa di cui all'art. 181, co. 1-bis, D. Lgs. 42/2004, veniva condannato dalla Corte di appello1 anche sulla base delle rilevazioni fotografiche aeree del manufatto interessato.
Ricorrendo per cassazione, la difesa lamentava la violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 191 e 240 c.p.p., ritenendo che le foto aeree su cui si fondava la condanna non potessero costituire legittime fonti di prova in quanto documenti anonimi, non essendo stato chiarito dal teste escusso come fossero state acquisiti2.
3. Il decisum
La Suprema Corte ha ritenuto infondata l'asserzione difensiva, offrendo a tal proposito l'esatta portata dell'inutilizzabilità del documento anonimo. In particolare, la III Sezione ripercorre i principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità.
L'art. 240 c.p.p. impone l'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, riferendosi ai documenti rappresentativi di dichiarazioni. Va da sé dunque che la norma non trova applicazione in relazione ai documenti fotografici3. A differenza dei documenti "dichiarativi", i documenti rappresentativi di cose, quindi "figurativi", non richiedono alcuna sottoscrizione e la loro provenienza è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le produce4.
I rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi non sono altro che documenti rappresentativi di "cose" ai sensi dell'art. 234, co. 1, c.p.p. e in quanto tali rientrano a pieno titolo nelle prove documentali aventi contenuto figurativo, immagini che costituiscono di per sé piena prova che può essere sempre acquisita e su cui il giudice può validamente fondare il proprio convincimento5.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Napoli, sentenza del 7/10/2016.
2 Con un secondo motivo invece si lamentava il vizio motivazionale con riferimento alla specificazione delle ragioni per le quali era stata esclusa la non punibilità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta invece concretamente evincibile dalla difesa. La Corte ha ritenuto il motivo fondato perché il giudice di merito aveva reso una motivazione apparente a fondamento del diniego della causa di non punibilità, limitandosi a riprodurre la rubrica dell'art. 131-bis c.p.: nessuna valutazione in ordine all'insussistenza in concreto dei presupposti di applicabilità della norma. Pertanto annullava limitatamente a tale mancata valutazione con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
3 Sez. 1, n. 42130 del 13/07/2012 - dep. 29/10/2012; Sez. 5, n. 44868 del 08/10/2003 - dep. 21/11/2003.
4 Nel caso di specie, ai verbalizzanti che su di esse hanno peraltro reso rituale deposizione testimoniale.
5 Sez. 3, n. 11116 del 15/06/1999 - dep. 29/09/1999; Sez. 3, n. 19968 del 16/04/2008 - dep. 19/05/2008.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale sentenza n. 19139 del 04/05/2018
Svolgimento del processo
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