Lo Stato condannato a pagare i danni per mancato sgombero di immobile occupato abusivamente
Il potere discrezionale della P.A. non può spingersi fino a non dare esecuzione ad un ordine dell'autorità giudiziaria di sgombero di un immobile abusivamente occupato. Cassazione civile Sentenza n. 24198/2018

Fatti di causa.
Una società proprietaria di un immobile, con diversi appartamenti, occupato abusivamente da un consesso di persone rivendicanti il diritto alla casa, otteneva, dopo denuncia alla Procura della Repubblica, il provvedimento dell’autorità giudiziaria di sgombero dell’immobile.
Nonostante le pressioni della proprietà sia l'assessore alla casa del comune, sia il prefetto ed il questore della città, deliberatamente si astenevano dal ripristinare la legalità violata mancando di far eseguire i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Dopo diversi anni finalmente la società riusciva a ritornare in possesso del proprio immobile.
Chiamava, quindi, in giudizio i ministeri dell’Interno e della Giustizia per ottenere la loro condanna al pagamento del danno subito da mancata osservanza di ordine dell’autorità giudiziaria.
Dopo due primi e secondi gradi del giudizio la Corte d’appello rigettava la domanda di risarcimento/indennizzo osservando che la scelta di ritardare per sei anni l'esecuzione dello sgombero degli immobili abusivamente occupati fu frutto di una scelta adottata per evitare disordini, e tutelare l'ordine pubblico.
La società proponeva ricorso per cassazione.
La questione.
Il ricorrente portava innanzi alla S.C. queste considerazioni:
(a) che il loro diritto di proprietà sia stato violato;
(b) che il diritto di proprietà è un diritto fondamentale;
(c) che la violazione del diritto di proprietà deve necessariamente produrre per effetto l'obbligo di corrispondere "un indennizzo e, cioè, un risarcimento o un ristoro monetario";
(d) che la Corte d'appello ha errato nel "ritenere giustificato e pertanto legittimo l'incredibile ritardo (sei anni) con cui il Ministero dell'interno ha portato ad esecuzione i provvedimenti" giudiziari di sgombero;
(e) che così giudicando la Corte d'appello ha violato l'art. 42 Cost., art. 6 CEDU e art. 1 Prot. CEDU. Queste censure, complessivamente valutate, non sono nuove né estranee alla ratio decidendi.
Abbiamo visto che il Ministero dell’Interno assumeva, a difesa, che il proprio atteggiamento attendista si posava sulla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, rientrante nei propri compiti e sul quale esercita un potere a servizio del quale è intrinseco un certo grado di discrezionalità.
La decisione.
Il caso è stato deciso dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile , con Sentenza n. 24198 depositata in data 4 ottobre 2018.
La S.C. inizia con il chiedersi:
“(a) se sia consentito agli organi della pubblica amministrazione, deputati a dare attuazione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, astenervisi o sindacarne il contenuto;
(b) in caso di risposta negativa al quesito che precede, se i fatti così come accertati dalla Corte d'appello rendevano incolpevole, e quindi non risarcibile, il danno causato dalla p.a. alle odierne ricorrenti”.
E immediatamente conclude che ad entrambi i quesiti deve darsi risposta negativa.
Con dettato categorico afferma la Corte: “L'omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale. Tale principio in uno stato di diritto non ammette elucubrazioni, ed è stato ripetutamente affermato da questa Corte da sessant'anni in qua”.
Neppure può ritenersi valida scusante una assunta mancanza di mezzi per provvedere all’esecuzione dell’ordine del magistrato.
Con apprezzabile fare analitico la S.C. così sintetizza i principi che regolano la materia:
“(a) l'apprestamento della forza pubblica da parte della p.a. è "doveroso";
(b) se ardisce sindacarne l'opportunità, la p.a "tiene una condotta illecita";
(c) il primo criterio cui deve ispirarsi la p.a. è la legalità, e legalità non v'è quando si tolleri l'altrui sopruso, dal momento che chi accetta l'illegalità, la avalla;
(d) la mancanza di mezzi aggrava, invece che scusare, la p.a. che non garantisca l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali”.
Quanto all’uso del potere discrezionale della P.A. la S.C. è altrettanto categorica e afferma: “l'unica discrezionalità di cui la p.a. gode, quando sia chiamata a dare attuazione ad un provvedimento giudiziario, è verificare se quel provvedimento esista davvero”, e più avanti: “Che in uno Stato di diritto la pubblica amministrazione abbia l'obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali è questione talmente ovvia ed elementare che pare a questa Corte sinanche ultroneo dovervisi soffermare vieppiù”.
Una politica di walfare avanzato che permetta (o prometta) una casa ad ogni cittadino non può farsi a spese del privato cittadino.
A conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:
"la discrezionalità della p.a. non può mai spingersi, se non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a maggior ragione quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. E' pertanto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sez. III civile , Sentenza n. 24198 dep. 04/10/2018
FATTI DI CAUSA
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