Il luogo di notifica dell’impugnazione della sentenza non notificata

L’impugnazione va notificata alternativamente presso il procuratore costituito, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Cassazione civile Ordinanza n. 21009/2018

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Il luogo di notifica dell’impugnazione della sentenza non notificata

Con Ordinanza n. 21009 del 23 agosto 2018 la Corte di Cassazione civile ricorda i principi riguardanti il luogo della notifica dell’atto di impugnazione.

Si riporta l’art. 330 del cod. proc. civ. relativo al luogo di notificazione dell’impugnazione

Art 330 c.p.c. - Luogo di notificazione dell'impugnazione
1. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio
2. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

La seconda parte del comma 1 riguarda il caso oggetto dell’Ordinanza, e la Corte ricorda che “l'atto di impugnazione di una sentenza non notificata nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. può essere notificato sia presso il procuratore costituito di primo grado, sia nel domicilio eletto sia presso la residenza dichiarata per quel giudizio”.

Analogamente nel caso in cui la sentenza sia notificata ma senza nuova elezione di domicilio ai sensi della prima parte del comma 1.

Del resto, eventuali anomalie nella notifica raramente porta alla sua inesistenza, trattandosi solitamente di nullità, sanabile. La costituzione della parte sana la nullità della notifica.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite 20/07/2016, n. 14917 (vedi “Il luogo della notificazione non costituisce elemento costitutivo essenziale”) che ha espresso il seguente principio di diritto:

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”.

Porta alla sanatoria la spontanea ed immediata rinnovazione della notificazione oppure la rinnovazione per ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cpc.

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 21009 23/08/2018

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9337/2013, depositata il 2.07.2013, accoglieva l'opposizione di P.T., M.A. ed E.M., garanti della 1954 S.R.L., al decreto ingiuntivo RG n. 39200/2011 a favore di COFACE, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., titolare della polizza fideiussoria n. 16.05886, i cui beneficiari erano i coniugi C.C.; revocava il decreto ingiuntivo e condannava COFACE al pagamento delle spese processuali.

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