Modifiche al codice dell’amministrazione digitale e requisito della prova scritta

Il requisito della prova scritta ai sensi dell'art. 2702 c.c. del documento digitale alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 217 del 13/12/2017 di modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale

Modifiche al codice dell’amministrazione digitale e requisito della prova scritta

Il D. Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, titolato "Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto  2015,  n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
" pubblicato in gazzetta ufficiale 9 del 12 gennaio 2018 ha introdotto numerose modifiche al codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) in particolare modifiche che riguardano

1) lavori preparatori per l’uso generalizzato dei pagamenti telematici verso la pubblica amministrazione ("... L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019. ...."),
2) modalità e durata di conservazione dei dati della Pubblica Amministrazione;
3) l’anagrafe nazionale delle persone residenti
4) l’uso generalizzato del domicilio digitale per aziende e professionisti ma aperto anche ai privati e l’istituzione di un nuovo registro dei domicili digitali tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le modifiche introdotte riguardano anche l’efficacia di prova scritta del documento digitale.

L’art. 20 del D.Lgs 217/2017 modifica il comma 1-bis dell’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale.

Con una propria fattispecie diversa rispetto al successivo articolo 21 il vecchio testo prevedeva la possibilità per il giudice di considerare (“liberamente valutabili nel giudizio”) prova scritta anche il documento digitale non sottoscritto ma dotato di oggettive qualità di sicurezza, integrità ed immodificabilità.

L’art. 21, invece, si occupava del documento digitale sottoscritto. A detta dell’art. 21, solamente il documento sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata acquisiva necessariamente il requisito della forma scritta; in tutti le altre tipologia di firma il documento era liberamente valutabile dal magistrato.

Le modifiche introdotte all’art. 20 e 21 ricompongono la materia. L’art. 20, al comma 1-bis, ora stabilisce che forma scritta si ha quando il documento è sottoscritto o è formato previa identificazione del suo autore con altre modalità che verrano adottate nelle linee guida da svilupparsi secondo la procedura prevista dall’art. 71.

Ecco il nuovo testo dell’art. 20 comma 1-bis:

«1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.».

E’ sempre fatta salva la libera valutazione in giudizio in tutti gli altri casi.

Viene anche ribadito, nel comma 1-ter dell’art 20 che “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”, norma contenuta un tempo dall’art. 21.

Il nuovo comma 1-quater, invece, tranquillizza gli operatori del PCT prescrivendo che “Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”.

Nella sostanza la novità consiste nella previsione di attribuire efficacia di prova scritta a documenti informatici “non sottoscritti” ma formati attraverso meccanismi di identificazione univoca dell’autore. Detti procedimenti e le relative norme tecniche verranno dettagliati in un successivo documento della AgID ai sensi dell’art. 71 di cui riportiamo il comma modificato:

1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

L'attenzione è focalizzata sulle modalità di riconoscimento della persona (e quindi attribuzione di paternità del documento eventualmente formato) attraverso tecnologie di tipo biometrico.

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati