Regolare la notifica al fax dismesso: onere del difensore comunicare il nuovo numero
La notifica al difensore via fax ad un numero dismesso è valida se l'avvocato non si è curato di comunicare il cambio di numero all'ufficio giudiziario. Cassazione penale Sentenza n. 53476/2017

1. La massima
«E' onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni».
2. Il fatto e la quaestio iuris
Il Tribunale delle Libertà1 rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. proposta dal terzo interessato avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile ad egli intestato, il quale proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., con particolare riferimento alla nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in esito alla quale è stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, notificato al numero di fax indicato sulla carta intestata del difensore di fiducia della ricorrente.
Infatti, il difensore depositava presso la cancelleria l’istanza di riesame e la nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale redatti su carta intestata dello studio contenente l'indicazione del proprio numero di fax, senza che il predetto difensore comunicasse nelle more la modifica del numero di fax del proprio studio. Di talché la notifica veniva effettuata al numero di fax indicato sulla carta intestata andando a buon fine.
La difesa sosteneva che il numero di fax utilizzato dal difensore era stato tempestivamente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, per cui sarebbe bastata una semplice verifica presso l’ordine forense per consentito il reperimento di detto fax. Di conseguenza, il difensore non prendeva contezza della data di fissazione dell'udienza e non vi partecipava. Senza contare che neppure l'interessata riceveva la notifica del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto domiciliata presso lo studio del difensore. Si lamentava insomma l’impossibilità di effettuare le allegazioni documentali che avrebbero dimostrato la lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro, deducendosi all’uopo una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3. Il decisum
Nel ritenere il ricorso infondato, la Suprema Corte ha rievocato il principio nomofilattico in materia di notificazione al difensore a mezzo fax, posto che è ritenuto indiscusso che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata che possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., co. 2 bis, c.p.p.2.
Con riferimento, poi, alla legittimità della notificazione al difensore e alla ricorrente domiciliata presso lo studio dello stesso eseguita al numero di fax espressamente indicato dal difensore nell'istanza di riesame presentata sulla propria carta intestata, la VI Sezione ha ribadito che è precipuo onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni3.
Dunque, nel caso di specie, l'errore determinatosi nella notifica del provvedimento è direttamente riconducibile alla scorretta indicazione del numero di fax da parte del difensore, non potendosi quindi ravvisare alcun vizio di nullità assoluta e insanabile per omessa citazione dell'imputato, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. che imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata.
Non poteva rintracciarsi alcun onere della cancelleria di informarsi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza del difensore sull'esistenza di eventuali modifiche del recapito del difensore, essendo stato detto recapito espressamente indicato dallo stesso difensore domiciliatario, invece onerato della tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente delle intervenute variazioni rilevanti ai fini della regolarità della ricezione delle notificazioni4.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Tribunale di Brescia, ordinanza del 16/05/2017.
2 Ss. Uu., n. 28451 del 28/04/2011.
3 Sez. V, n. 18998 del 22/02/2017.
4 Sez. V, n.29828 del 13/03/2015.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 53476 del 24/11/2017:
Svolgimento del processo
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