Novità per le società fra avvocati nella Legge Finanziaria 2018

La Legge Finanziaria 2018 introduce alcune novità per le società fra avvocati, in materia di "denominazione sociale" e contributo integrativo da versare alla cassa forense.

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Novità per le società fra avvocati nella Legge Finanziaria 2018

La Legge Finanziaria 2018 ha inserito due commi in calce all'art. 4-bis ("esercizio della professione forense in forma associata") della Legge Professionale Forense. Si tratta di due piccole novità eppure rilevanti.

Le formazioni societarie, sotto ogni forma costituite (di capitali, di persone o cooperative), sono obbligate ad inserire nella loro denominazione le parole "società tra avvocati".

Più interessante la seconda disposizione, quella che impone alle società fra avvocati di applicare la maggiorazione relativa al contributo integrativo previsto dall'art. 11 secondo comma della Legge sulla Previdenza Forense:

L'Art. 11 "Contributo Integrativo" al Comma 2 prevede che:

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Si tratta di quel 4 per cento che viene caricato nelle fatture dell'avvocato.

L'inquadramento previdenziale del reddito delle società fra professionisti è stato oggetto di preoccupazione da parte della Cassa Forense, stante la possibilità di partecipazione di soci non avvocati. Se in un primo momento ci si era orientati nel considerare solo il reddito del professionista partecipante, è apparso evidente che ciò avrebbe potuto portare ad erosione degli incassi previsti. Scrive, più compiutamente la Cassa Forense in un proprio commento: "La normativa della Cassa assoggetta infatti l’avvocato all’obbligo del pagamento del contributo soggettivo commisurato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF, individuando detto reddito in quello che fiscalmente è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo. Detto ciò, indubbi sono i possibili risvolti sulle posizioni previdenziali dei professionisti e sugli equilibri finanziari della Cassa cui si deve anche aggiungere la considerazione che, qualora la partecipazione nelle S.T.P. di soci non professionisti fosse maggioritaria, si rischierebbe la sottrazione di reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale".

La soluzione pare data con la novità introdotta nella Finanziaria 2018, laddove prescrive che le società tra avvocati dovranno "applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense".

Cassa forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno provvederà a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione.

Di seguito il testo del comma 443 della Legge Finanziaria:

All’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

 

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