Omicidio/lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza: reato complesso e non concorso di reati

Omicidio o lesioni gravi causate dalla guida instato di ebbrezza. Necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1. Cassazione penale Sentenza n. 26857/2018

Omicidio/lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza: reato complesso e non concorso di reati

1. La massima

«Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

Questo il principio indicato dalla Sezione IV penale, con la sentenza n. 26857 del 29/05/2018 – 12/06/2018.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

All'imputato, che aveva reso confessione, venivano contestati i delitti di omicidio colposo stradale ex art. 589-bis c.p. e lesioni colpose stradali ex art. 590-bis c.p. aggravati dallo stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, co. 2, lett. b, c.d.s.. Inoltre veniva contestato anche il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, co. 2 lett. b, c.d.s..

I Giudici del merito1 ritenevano l'imputato responsabile dei fatti contestati. In particolare, applicavano il concorso formale di cui al comma 8 dell'art. 589-bis c.p. tra i delitti colposi2 di omicidio e lesioni gravi stradali aggravati dallo stato di ebbrezza alcolica e riconoscevano l'attenuante di cui al comma 7 in ragione della concorrente colpa di una delle vittime. Inoltre l'imputato veniva riconosciuto colpevole anche della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, co. 2, lett. b, c.d.s. per il tasso alcolemico superiore al consentito (1,03 g/l alla prima misurazione e a 1,10 g/l alla seconda).

L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l'inosservanza di legge con riferimento agli artt. 84 e 589 bis c.p. e all'art. 186, co. 2, lett. b, c.d.s.. Si assumeva, infatti, violata la disciplina codicistica del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., con riferimento al rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, co. 4, c.p. e guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, co. 2, lett. b, c.d.s..

Secondo la tesi difensiva, sino all'introduzione dell'omicidio stradale (L. 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25/03/2016) la giurisprudenza riteneva che concorressero il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, una soluzione che alla luce della nuova disciplina si risolverebbe nella doppia contestazione dello stesso fatto storico in violazione del divieto del bis in idem sostanziale3.

 

3. Il decisum

Sotto il profilo segnalato, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato4.

Con riferimento alla ritenuta violazione della disciplina del reato complesso, la Suprema Corte ha puntualizzato alcuni aspetti sulla portata del ne bis in idem, per cui «va precisato che a livello di diritto penale sostanziale analoga esigenza di garanzia (rispetto a quella riservata in ambito processuale, n.d.r.) è espressa dalle norme.. (artt. 84 e 15 c.p.), che definiscono il reato complesso e che consacrano i tradizionali principi di specialità e di assorbimento (o di consunzione), esplicativi della necessità.. di non addebitare all'imputato più volte lo stesso fatto storico»5.

La Suprema Corte ha già precisato che a seguito dell'entrata in vigore della L. 41/2016 è stato introdotto l'art. 589-bis c.p. e che «lo schema del reato complesso potrebbe emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'art. 589 bis c.p., successivi al primo quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada»6.

La Sezione IV ha ritenuto di dare continuità a quanto affermato, sostenendo quindi che a seguito dell'introduzione delle fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime7 non può più aderirsi all'interpretazione8 favorevole al concorso formale ex art. 81 c.p., rilevando piuttosto l'applicazione dell'istituto del reato complesso ex art. 84 c.p..

Soluzione peraltro da estendere anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope ex artt. 589-bis, co. 2, e 590-bis, co. 2, c.p.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Torino, sentenza del 15/05/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria con riferimento alla dosimetria della pena.

2 Venivano riscontrati profili di colpa generica per essersi l'imputato messo alla guida nelle prima ore del mattino dopo aver trascorso quasi l'intera notte sveglio ed aver bevuto molto vino ed essersi addormentato al volante. I profili di colpa specifica riguardano la violazione di plurimi precetti del codice della strada, con riferimento agli artt. 140, 141, 142, 149 e 186 (rispettivamente: condotta di guida pericolosa, velocità non adeguata, velocità superiore al limite, mancato rispetto della distanza di sicurezza, avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica).

3 Tesi peraltro ventilata in parte motiva da Sez. 4, n. 2403 del 15/12/2016, dep. 2017.

4 La Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, pena eliminata, con rigetto nel resto.

5 In motivazione è apprezzabile un approfondimento del tema.

6 Sez. 4, n. 2403 del 15/12/2016, dep. 2017.

7 Sulla natura di reati autonomi e non già di ipotesi aggravate, vd. Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017.

8 cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza n. 26857 del 12/06/2018

 

Svolgimento del processo

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