Ostacolare un accesso con l'auto può configurare violenza privata

Impedire l'accesso ad un fabbricato con l'auto configura il reato di violenza privata, intaccando l'autodeterminazione della persona offesa. Cassazione penale, sentenza n. 40482/2018

Ostacolare un accesso con l'auto può configurare violenza privata

La massima

Commette il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. chi parcheggia la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, così da impedire l'accesso alla parte lesa.

Ad ulteriore conferma di questo indirizzo ermeneutico interviene la Suprema Corte, con la sentenza della Sezione V n. 40482 del 18/05/2018 – 12/09/2018.

 

Il fatto e la quaestio iuris

L'imputato aveva impedito la chiusura del cancello posto al limite della proprietà della persona offesa e il pubblico transito, parcheggiando la propria autovettura, sedendosi e stendendosi in prossimità dei battenti. Rileva che il tema della chiusura del cancello insistente sul limitare della proprietà della parte offesa allo scopo di evitare il continuo transito dei confinanti, i quali disponevano di un autonomo accesso sulla pubblica via, era già stato portato alla cognizione del giudice civile, il quale si era pronunciato per l'infondatezza della pretesa attorea.

Dunque la Corte di appello1 riconosceva la penale responsabilità dell'imputato, ritenendolo colpevole del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p..

In ricorso l'imputato deduceva inosservanza di legge in relazione all'art. 610 c.p., non potendo integrare il requisito della violenza il sedersi e poi stendersi nell'area di battuta del cancello per impedirne la chiusura, e in relazione agli artt. 54 e 392 c.p., per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 c.p., ravvisabile in presenza di una condotta diretta ad opporsi ad un agire attuale di spoglio.

 

Il decisum

La Suprema Corte ricorda che la violenza nel delitto di violenza privata «si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione»2.

Da ciò, in assenza di una violenza o di una minaccia stricto sensu intesa, si è affermato in sede di legittimità che rileva penalmente la condotta di colui che:

- «occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione»3;

- «parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa»4;

- «nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro»5.

Il tratto qualificante e comune è dato dalla coazione sulla persona offesa, nell'incidere la sua libertà di autodeterminazione, trovandosi costretta quindi a subire una situazione non corrispondente al proprio volere. Di talché rimane indifferente il mezzo usato, rilevando piuttosto l'idoneità allo scopo.

La condotta del ricorrente imputato corrisponde quindi al paradigma legale, non trovando invece alcun pregio l'asserita qualificazione dell'azione posta in essere nella meno grave fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p.. La Suprema Corte, infatti, ha ormai da tempo affermato che «non ricorre il delitto di ragion fattasi ma quello di violenza privata allorché l'esplicazione di attività costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale» (principio affermato proprio in riferimento ad un caso in cui l'agente, al fine di esercitare il preteso diritto di parcheggio su una strada privata, aveva impedito al proprietario della stessa di transitarvi con i suoi veicoli, apponendo una catena con lucchetto)6. Nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente escluso la pretesa qualificazione giuridica, proprio evidenziando come il tema della chiusura del cancello fosse stato già scrutinato dal giudice civile, il quale rigettava le pretese poi azionate nel modo descritto.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 - Corte di appello di Palermo, sentenza del 18/10/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 04/02/2014.

2 - Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 02/02/2016; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010; Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998.

3 - Sez. 5, n. 17794 del 23/02/2017.

4 - Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 21/02/2014; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 21/02/2014.

5 - Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017.

6 - Sez. 6, n. 21197 del 12/02/2013; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006; Sez. 5, n. 2164 del 20/01/1998.

 

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Di seguito il testo di
Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 40482 dep. 12/09/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Xxxxxxxxxxxx, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 ottobre 2017, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 4 febbraio 2014, l'ha riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata, commesso in danno di Xxxxxxxxx — impedendo, per giorni, la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà di quest'ultima ed il transito attraverso tale apertura, ivi parcheggiando un'autovettura e sedendo in prossimità dei battenti - e per l'effetto l'ha condannato alla pena di giustizia.

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