Perdita delle foto e danno non patrimoniale: nessun diritto alla memoria o al ricordo
Si può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita delle foto del matrimonio? Cassazione civile Sentenza n. 13370 del 29/05/2018

1. La massima
«Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sè, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l'esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto "immaginario", non idoneo .. ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale».
In questi termini la Sezione III civile, con la sentenza 1°/12/2017 – 29/05/2018, n. 13370.
2. La quaestio iuris
Il giudice di prime cure1 accoglieva la domanda attorea condannando la società di servizi fotografici al risarcimento dei danni a favore dell'attrice per la mancata consegna del servizio fotografico commissionato per il matrimonio, ritenendola totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte nel contratto, attesa la perdita delle fotografie scattate durante il matrimonio, e riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale ed esistenziale per la negativa incidenza sulla vita dell'attrice a cui era stato reso impossibile «rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il servizio fotografico».
Il giudice di appello2, fermo l'inadempimento, rigettava la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto «non si trattava di un fatto di reato, ma solo di un adempimento contrattuale, e gli interessi tutelati non erano costituzionalmente rilevanti», senza contare che l'esistenza di un servizio video avrebbe comunque escluso l'asserito pregiudizio dell'impossibilità di rivivere i momenti del matrimonio.
L'attore quindi ricorreva per cassazione lamentando la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1174 e 2059 c.c. anche in relazione all'art. 2 Cost., per avere il giudice di appello erroneamente affermato che a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali è derivato soltanto un danno patrimoniale e non anche un danno non patrimoniale risarcibile». Si affermava la lesione del diritto "alla memoria" o "al ricordo", inquadrato come componente del diritto all'identità personale riconosciuto dall'art. 2 Cost..
In particolare si sosteneva che il matrimonio costituisse evento non ripetibile e di notevole importanza personale e la perdita delle foto del matrimonio costituirebbe una lesione di grave importanza del predetto diritto alla memoria, quindi meritevole di tutela.
3. Il decisum
Nel caso di specie, secondo la III Sezione non è possibile riconoscere la grave lesione di un interesse di rango costituzionale, individuato nel diritto "alla memoria" di un evento di particolare importanza della propria vita, ritenuto espressione del diritto all'identità personale di cui all'art. 2 Cost..
La Suprema Corte ricorda quanto argomentato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008 con riferimento all'applicabilità dell'art. 2059 c.c. anche all'illecito contrattuale (non senza ricordare anche le critiche mosse successivamente3).
In quella sede si è sostenuta in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'inciso «previsti dalla legge» presente nell'art. 20159 c.c. la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il fatto illecito costituisca astrattamente reato, ovvero quando la legge espressamente consenta il ristoro del danno non patrimoniale, ovvero ancora quando il fatto abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona e come tali oggetto di tutela costituzionale, aprendo anche all'inadempimento contrattuale. Nell'ultimo dei tre casi (fatto lesivo di interessi costituzionali) devono ricorrere tre condizioni: a) rilevanza costituzionale dell'interesse leso, b) gravità della lesione con offesa che superi una soglia minima di tollerabilità, c) non futilità del danno che non deve riguardare meri disagi o fastidi o la lesione di diritti del tutto "immaginari" (come quello alla qualità della vita od alla felicità).
Pur essendo innegabile il rilievo che il matrimonio rivesta per gli sposi, una situazione certamente in grado di creare turbamenti d'animo, secondo la III Sezione il danno in esame non presenta una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale, posto che il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce per sé un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale. Invero, l'esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali potrebbero anche decidere di affidare il ricordo alla propria memoria. Per tali ragioni si tratta di un diritto "immaginario", non idoneo, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Tribunale di Roma, sentenza n. 11920/2011.
2 Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2180/2016.
3 «Le conclusioni delle Sezioni Unite sono state criticate da una parte della dottrina.
In particolare, si è considerata non condivisibile la pronuncia del 2008 nella parte in cui circoscrive la risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 1218 c.c. e ss. nei limiti imposti dall'art. 2059 c.c., ossia nei casi "previsti dalla legge".
Secondo tale dottrina, si traslerebbero in sede contrattuale condizioni statuite dal legislatore per la diversa responsabilità aquiliana.
Non sarebbe infatti coerente con la disciplina del contratto affidare ad una fonte eteronoma - la legge- la selezione degli interessi meritevoli. In materia contrattuale, è la causa del contratto a fornire il criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti.
Il contratto può essere funzionalizzato dall'autonomia delle parti a soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purchè economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo di causa, può essere risolto. Tuttavia, seguendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'eventuale frustrazione dello stesso interesse a causa dell'inadempimento della controparte, in mancanza di pregiudizio di tipo economico, non darebbe luogo ad alcuna conseguenza risarcitoria.
Secondo l'orientamento in parola, questo risultato finirebbe per contrastare con le stesse argomentazioni utilizzate delle Sezioni Unite al fine di riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento (in particolare laddove si parla di causa concreta del contratto come strumento volto a verificare quali interessi non patrimoniali le parti abbiano scelto di far entrare nell'ambito del loro assetto negoziale).
Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata l'autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 13370 del 29/05/2018
Svolgimento del processo
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