Privacy e rispetto del debitore nel (tentativo di) recupero del credito
Recupero Crediti: le regole per il corretto approccio al debitore e trattamento dei dati personali redatto dal Garante Privacy. L’informativa va inviata anche al debitore?

Un po' di tempo è trascorso ma, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR) vale la pena rispolverare una Guida redatta dal Garante per la protezione dei dati personali già nel 2016 in tema di corretto comportamento del creditore (o suo professionista) nell'attività di recupero del credito.
Già, perché il Garante si preoccupava già nel 2016 del fatto che stavano diventando prassi alcuni atteggiamenti dei creditori considerati “invasivi”, come le visite al debitore a domicilio o sul posto di lavoro, le reiterate sollecitazioni al telefono, le telefonate pre-registrate dei gruppi di recupero credito, fino all'invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", o addirittura all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Come siamo lontani dai tempi in cui la “pressione” pareva essere un buon metodo – e socialmente accettato – per costringere il debitore al pagamento dei propri debiti. E non si sta parlando dell’istituto del diritto romano dell’addictus (schiavo per debiti) ma semplicemente del molto meno radicale metodo della Pittima (che pare essere stata una invenzione del mondo genovese o veneziano), la quale, vestita in modo molto vistoso, spesso di rosso vivo, “poteva gridare a gran voce per mettere in imbarazzo il debitore, e il suo costante pedinamento era volto a sfiancarlo così che si decidesse a saldare il debito, la cui riscossione gli poteva fruttare una percentuale più o meno congrua”; oppure poteva mettersi a stazionare fuori dalla porta del debitore tutto il giorno, in modo da comunicare ai passanti la presenza di un moroso.
Poiché al giorno d’oggi neppure un avviso affisso alla porta pare più tollerabile il Garante ha deciso di intervenire per prescrivere un atteggiamento “consono” a tutti coloro che svolgono attività di recupero del credito e, quindi, in questa categoria vanno ricompresi gli avvocati. Per un rimando al Provvedimento del Garante si segua questo link alla Guida.
Le Regole.
1) Come prima regola in Garante prescrive che per sollecitare il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo. E’ illegittima la visita al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi della condizione di inadempimento dell’interessato.
2) Per lo stesso motivo, possibile captazione da parte di terzi del sollecito, i solleciti telefonici pre-registrati sono illegittimi in quanto la telefonata potrebbe essere raccolta da un terzo;
3) Vietato scrivere “recupero crediti” o analoga formula sulle buste o cartoline inviate al debitore.
4) Mai e poi mai affiggere un avviso di mora alla porta del debitore. I terzi potrebbero fermarsi a leggere.
L’Informativa.
Il Garante nel proprio vademecum affronta anche il tema dell'informativa. Per il terzo riscossore, ad es. l’avvocato, non solamente quelli del proprio cliente sono "dati personali" trattati, ma anche i dati del debitore. Con la conseguenza che ci si deve porre il problema della corretta comunicazione dell’Informativa di cui all’art. 13 del Codice Privacy (art. 13 anche del GDPR). Secondo il nuovo regolamento, oltretutto, si tratterà di dati non raccolti direttamente dall’interessato poiché forniti dal creditore. L’informativa, pertanto, dovrà essere integrata con le indicazioni dell’art. 14 GDPR.
Quando si deve avvisare, o meglio, inviare l'informativa?
Secondo il comma 3 dell’art. 14 “Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali”.
La norma offre uno spunto interessante e facciamo l’esempio della classica raccomandata di sollecito che parrebbe rientrare a pieno titolo sub b) dell’appena visto comma 3, vale a dire la comunicazione all’interessato.
Le diffide di pagamento, se ben si interpreta tale indicazione, dovrebbero tutte essere corredate di una informativa ai sensi dell’art. 14 GDPR.
Se invece si sta solo studiando il caso, e il creditore abbia fornito al proprio professionista i dati del debitore, ci si ricordi che massimo entro un mese questi dovrebbe essere avvisato.
Il punto c) invece, inquadra un altro panorama e penso, ad esempio, al deposito di un decreto ingiuntivo che, a rigor di logica, dovrebbe costituire una comunicazione ad altro interessato. Oppure alla richiesta di indagine ad un investigatore o, infine, all’affidamento di incarico ad un perito (il quale si ritroverà con lo stesso problema, vale a dire dovrà comunicare nei termini il trattamento di dati personali) per una perizia preliminare.
A norma di legge, pertanto, al momento in cui si affida l’incarico ad un perito si dovrebbe notiziare - in contemporanea - al debitore l’informativa. Ugualmente il giorno in cui si provvede al deposito del decreto ingiuntivo si dovrebbe far partire una informativa diretta al debitore.
La questione lascia perplessi nella misura in cui, almeno fino ad ora, parrebbe tutto ciò non rientrare nella prassi degli addetti al recupero del credito, nel silenzio di quello stesso Garante che già nel 2016 aveva dato le predette indicazioni.