Responsabilità medica: no alla causa di non punibilità in assenza di linee guida

In assenza di linee guida non trova applicazione la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p. introdotta dalla Legge Gelli. Cassazione Sentenza 822/2018

Responsabilità medica: no alla causa di non punibilità in assenza di linee guida

1. La massima

In assenza di linee guida, ovvero quando la contestazione non risulta incentrata unicamente sulla ricorrenza del profilo colposo della imperizia, non può trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p. introdotta dalla L. 24/2017.

 

2. Fatto e quaestio iuris

La Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata, psicoterapeuta, per essere il reato di lesioni colpose a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione e confermava l'appellata sentenza quanto alla condanna al risarcimento dei danni causati alla parte civile.La psicoterapeuta era imputata del reato di lesioni colpose gravissime in danno di un minore, costituite da forme di disturbo mentale con alterazioni a livello funzionale e comportamentale. Si individuavano profili di colpa riconducibili a negligenza, imprudenza ed imperizia «per non avere adottato, nello svolgimento della sua attività professionale di psicoterapeuta del bambino, una metodologia adeguata e corretta, né sotto il profilo tecnico-psicologico, né sotto quello deontologico-professionale», addebitandosi in particolare all'imputata di avere assecondato ed avallato le finalità perseguite dalla madre del minore di allontanamento della figura paterna dalla vita del bambino, di avere praticato una terapia errata, di non avere tenuto conto della patologia sofferta dal minore nel quale era riconoscibile all'evidenza una sindrome di alienazione parentale.
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore. Per quanto qui occorre, rileva che nel corso della discussione svoltasi dinanzi alla Corte, la difesa ha invocato l'applicazione della L. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli-Bianco.

 

3. La causa di non punibilità introdotta dalla Legge Gelli-Bianco

L'art. 6 della L. 24/2017 rubricato "Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria" ha introdotto l'art. 590-sexies c.p. rubricato "Responsabilità colposa  per  morte  o  lesioni personali in ambito sanitario".
L'articolo dispone che i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio della  professione  sanitaria  sono puniti con le pene all'uopo previste salvo che, se l'evento si è verificato  a causa di imperizia:
- siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
- ovvero, in mancanza delle linee guida, siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali.
In ogni caso, le raccomandazioni previste dalle linee guida devono risultare adeguate alle specificità del caso concreto.
In questo caso, la punibilità è esclusa.

 

4. Il decisum

La Sezione IV ha ritenuto improprio il richiamo alla Legge Gelli-Bianco operato dalla difesa in sede di conclusione.
Nel caso in esame, infatti, come ha evidenziato lo stesso difensore con riferimento al quarto motivo del ricorso, non esistono linee guida riferite alla materia specifica della psicoterapia infantile. Invero, la difesa allegava la risposta fornita dal Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli Psicologi che, interpellato circa l'esistenza di linee guida in materia, ha affermato che non esistono linee guida emanate dal Consiglio nazionale riferite a specifici settori.
In casi simile, spiega la Corte, si verte in un ambito che è fuori dall'applicazione della norma.
Inoltre, la IV Sezione aggiunge che non troverebbe comunque applicazione la causa di esclusione di punibilità laddove la contestazione non risulta incentrata unicamente sulla ricorrenza del profilo colposo dell'imperizia, unico profilo investito dalla operatività della norma in argomento.


Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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Di seguito il testo di
Cassazione, Sezione IV, sentenza 11 gennaio 2018, n. 822

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4.03.2016, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa in data 16.02.2006 dal Tribunale di Verona, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.F., per essere, il reato di lesioni colpose a lei ascritto, estinto per intervenuta prescrizione.

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