Ricorso per cassazione nell'esecuzione della pena: necessaria la sottoscrizione di un cassazionista
Sempre necessaria la sottoscrizione di un cassazionista nel ricorso per cassazione, anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari. Cass. Pen. sent. 35750/18

La massima
«La riforma dell'art. 571 c.p.p., comma 1, e dell'art. 613 c.p.p., apportata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, l'art. 1, commi 54 e 63, entrata in vigore il 3 agosto 2017, laddove non consente all'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione senza il patrocinio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ha valore generale e si applica a tutti i procedimenti penali, anche a quelli di esecuzione e nei confronti di tutti gli interessati, anche ai condannati ristretti in espiazione di pena detentiva».
«Al riguardo, la condizione di detenuto ristretto in carcere non è in assoluto di ostacolo al mantenimento ed alla presa di contatto con un difensore cassazionista, che possa rappresentarlo e redigere per suo conto il ricorso in modo certamente più appropriato e consapevole di quanto potrebbe fare lo stesso diretto interessato. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto».
Così la I Sezione con la sentenza n. 35750 del 15/03/2018 – 26/07/2018.
La quaestio iuris
Il Tribunale di sorveglianza1 rigettava il reclamo del detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che disponeva il trattenimento del carteggio in partenza e destinato ad altro detenuto sottoposto allo stesso regime detentivo.
Nel ricorso per casszione il detenuto chiedeva l'annullamento del provvedimento, sollevando financo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, co. 1., c.p.p. come novellata dalla L. 103/2017 per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, nonchè con l'art. 24 Cost. per compromissione del diritto di difesa.
Il decisum
La L. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017 esclude la facoltà di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato, nella consapevolezza che il contenuto di elevato tecnicismo giuridico mal si attaglia ad un atto redatto dalla parte senza l'assistenza di un professionista abilitato, oltre che nel perseguimento della finalità di disincentivare il numero di ricorsi indirizzati alla Suprema Corte con finalità dilatorie2. Ciò per restituire un rapido sindacato di legittimità e la concentrazione dell'impegno della Sprema Corte nell'assolvimento della funzione nomofilattica.
Come nella sua prima formulazione, l'art. 613 c.p.p. post novella non contiene previsioni differenti per i procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, per cui deve riconoscersi l'applicabilità della novella anche al ricorso per cassazione proposto dal detenuto in merito ai benefici penitenziari. Invero, stante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente onde evitare l'inammissibilità e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto, per la Suprema Corte non si ravvisano argomenti, testuali o sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 c.p.p.. Da cui la piena aderenza della nuova previsione normativa al principiocostituzionale di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..
Neppure l'art. 24 Cost. risulta violato dalla nuova previsione normativa. Come affermato già in passato, il diritto di accesso ai rimedi giurisdizionali non è assoluto, nè incomprimibile, ma può essere differenziato per le fasi del processo e per le sue varie tipologie3 sino anche a subire restrizioni in considerazione delle caratteristiche specifiche delle impugnazioni e di esigenze di razionalità ed efficienza del sistema processuale e di contenimento entro limiti ragionevoli della durata del processo, per la cui regolamentazione e per la conformazione dei singoli istituti il legislatore fruisce di ampia discrezionalità col solo vincolo della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute4.
Nonostante il sistema processuale penale all'art. 569 c.p.p. e all'art. 111, co. 7, Cost. preveda il sindacato di legittimità sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e su tutte le sentenze emesse nei gradi di merito da giudici ordinari o speciali, ciò non osta all'adozione di scelte di politica legislativa che deflazionino le sopravvenienze dei procedimenti e rendano più efficiente il giudizio di legittimità mediante una più restrittiva disciplina dei soggetti legittimati.
E non si ravvisa neppure nessuna violazione dell'art. 6, p. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 14, co. 3, lett. D) del Patto internazionale relativo ai diritti civili o politici, ancorché stabiliscono il diritto dell'accusato di «difendersi da sè o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta». Nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità5, si tratta di norme non cogenti, bensì programmatiche e di principio.
Non risulta violato neppure l'art. 2 del Protocollo n. 7 della CEDU sotto il profilo della violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione, posto che gli Stati membri determinano in via discrezionale le modalità di esercizio del diritto in questione6 , purché venga garantita concretezza ed effettività del rimedio. In tal senso, non è di ostacolo la condizione del detenuto ristretto in carcere, il quale potrà mantenere e prendere contatto con un difensore cassazionista che lo rappresenti e rediga il ricorso in modo certamente più appropriato e consapevole di quanto potrebbe fare il diretto interessato.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Tribunale di sorveglianza di Roma, ordinanza in data 24/11/2017.
2 Statisticamente sono le impugnazioni personalmente proposte che sortiscono il maggior numero di dichiarazioni di inammissibilità per carenze deduttive e per l'improprio contenuto del ricorso.
3 Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006; sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013.
4 C. cost. n. 50/2010; n. 2217/2008; n. 379/2005; ord. n. 7/1997.
5 Corte cost., n. 188 del 1980. Cass., sez. 1, n. 7786/2008; sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007; sez. 5, n. 2333 del 15/12/1988, dep. 15/02/1989.
6 Corte EDU, sez. 4, 20/10/2015.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione I penale, Sentenza n. 35750 dep. 26/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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