La riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al D. Lgs. 216/2017 - Parte I°

Un approfondimento sulle intercettazioni telefoniche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017. Parte I°

La riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al D. Lgs. 216/2017 - Parte I°

I. Tutela dalla diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione

 

1. Introduzione del delitto di "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente"

Il nuovo art. 617-septies c.p. reca il delitto di "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente", reato comune procedibile a querela di parte.

La fattispecie riguarda la diffusione con qualsiasi mezzo:

- di riprese audio o video di incontri privati;

- di registrazioni di conversazioni, anche telefoniche o telematiche.

Tanto le riprese audio o video quanto le registrazioni devono essere compiute fraudolentemente e in presenza o con la partecipazione del soggetto agente.

È richiesto il dolo specifico, ossia l'agire al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine.

La diffusione di riprese o registrazioni fraudolente è punita con la reclusione fino a quattro anni, tuttavia la punibilità é esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

 

2. Divieti di trascrizione

É stato introdotto il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle già inutilizzabili intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite (interpolazione co. 7, art. 103 c.p.p.,).

Il divieto di trascrizione involge anche le comunicazioni o le conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle irrilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Tuttavia residua il potere del pubblico ministero di disporre la trascrizione di dette comunicazioni e conversazioni, anche relative ai dati personali sensibili, nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova (introduzione co. 2-bis e 2-ter, art. 268 c.p.p).

 

3. Estensione del segreto degli atti di indagine e divieto di pubblicazione

Il segreto previsto per gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria è stato esteso alle richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e agli atti del giudice che provvedono su tali richieste (interpolazione co. 1, art. 329 c.p.p.).

Solo l'ordinanza ex art. 292 c.p.p. deroga al divieto di pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (modificazione co. 2, art. 114 c.p.p.).

 

4. Conservazione di verbali e registrazioni (riformulazione co. 1, introduzione co. 1-bis e interpolazione co. 2, art. 269 c.p.p.)

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni e sono coperti da segreto. L'accesso all'archivio e l'ascolto delle registrazioni sono consentiti al G.i.p. e ai difensori dell'imputato.

Non sono invece coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo delle indagini.

Gli interessati possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite a tutela della riservatezza, a prescindere dalla loro necessità per il procedimento.

 

5. L'archivio riservato delle intercettazioni (art. 89-bis disp. att. c.p.p.)

Presso l'ufficio del pubblico ministero é istituito l'archivio riservato previsto dall'art. 269, co. 1, c.p.p. nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono;

La direzione, la sorveglianza e la gestione, anche telematica, dell'archivio spetta al procuratore della Repubblica con modalità atte ad assicurare la segretezza della documentazione custodita, impartendo all'uopo le prescrizioni necessarie, con particolare riguardo alle modalità di accesso, secondo i criteri fissati Dal Ministero della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali1.

All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro gestito con modalità informatiche in cui sono indicate data, ora iniziale e finale della consultazione, e gli atti specificamente consultati.

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con l'apparecchiatura a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

6. Restituzione degli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate (art. 92, introduzione co. 1-bis, disp. att. c.p.p.)

Contestualmente alla trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento restituisce al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore"

___________________

1 Con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 216/2017, ai sensi dell'art. 7, co. 2, il Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve fissare i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p., a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

 

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