La riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al D. Lgs. 216/2017 - Parte II°

Un approfondimento sulle intercettazioni telefoniche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017. Parte II°

La riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al D. Lgs. 216/2017 - Parte II°

La riforma delle intercettazioni di cui al D. Lgs. 216/2017

II. Trasmissione, deposito e acquisizione di verbali e registrazioni, trascrizione delle registrazioni

 

1. Annotazioni preventiva sui contenuti delle registrazioni e trasmissione dei verbali e delle registrazioni (interpolazione co. 4, art. 267 c.p.p e sostituzione co. 4, art. 268 c.p.p)

L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui si avvale il pubblico ministero per procedere alle intercettazioni deve informarlo preventivamente con annotazioni sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.

La trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero deve avvenire immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Tuttavia il pubblico ministero nelle indagini più complesse può differire la trasmissione quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite, con l'onere di fissare le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

 

2. Deposito dei verbali e registrazione (introduzione dell'art. 268-bis c.p.p.).

Il deposito di annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione deve avvenire entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, salvo ritardo autorizzato dal giudice non oltre la chiusura delle indagini se può derivarne grave pregiudizio, a cura del pubblico ministero, il quale forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco formato dal p.m., di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

 

3. Acquisizione al fascicolo delle indagini (introduzione dell'art. 268-ter c.p.p.).

L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche utilizzate nel corso delle indagini preliminari per l'adozione di una misura cautelare é disposta dal pubblico ministero con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo delle indagini, mentre negli altri casi il pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito chiede l'acquisizione al giudice di quanto contenuto nell'elenco da lui formato dandone contestualmente comunicazione ai difensori.

I difensori nel termine di dieci giorni (prorogabile da parte del giudice) dalla ricezione dell'avviso di deposito possono richiedere1 l'acquisizione di quanto non compreso nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quanto inutilizzabile o di cui è vietata la trascrizione ex art. 268, co. 2-bis.

A tali operazioni Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse quando le parti nel corso del dibattimento rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale (interpolazione co. 1, art. 472 c.p.p.).

 

4. Termini e modalità della decisione del giudice (introduzione dell'art. 268-quater c.p.p.).

Decorsi cinque giorni dalla richiesta, il giudice2 dispone con ordinanza3 l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti se non manifestamente irrilevanti e ordina anche d'ufficio lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui é vietata l'utilizzazione e all'uopo può procedere all'ascolto.

Con detta ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione che dunque sono inseriti nel fascicolo delle indagini. Quindi, il giudice ordina la trascrizione sommaria, che avviene a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori se nel verbale delle operazioni di cui all'art. 268, co. 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione é intervenuta.

I difensori possono altresì fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono financo ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato.

 

5. Trascrizione delle intercettazioni (introduzione art. 493-bis c.p.p.)

Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

Per tali operazioni si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

Le parti possono estrarre copia delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe4.

 

Altre modifiche:

- all'articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »;

- all'articolo 291:

1) al comma 1, dopo le parole: «gli elementi su cui la richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,»;

2) dopo il comma 1-bis, é inserito il seguente: «1-ter. - Quando é necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»;

- all'articolo 292, dopo il comma 2-ter é inserito il seguente: «2-quater. Quando é necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»;

- all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.»;

- all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270»;

- all'articolo 422, dopo il comma 4, é aggiunto il seguente: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.».

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

__________________

1 La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura la trasmissione al giudice.

2 Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

3 Con ordinanza assunta in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Quando è necessario, l'ordinanza é emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per la decisione, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

4 All'articolo 242, co. 2, c.p.p. le parole «a norma dell'articolo 268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2».

 

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