La riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al D. Lgs. 216/2017 - Parte III°
Un approfondimento sulle intercettazioni telefoniche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017. Mediante Captatore informatico. Parte III°

III. Le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico
1. Captatore informatico (art. 89 disp. att., interpolazione co. 1 e introduzione commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies):
Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
Possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. A tal proposito, il Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del del D. Lgs. 216/2017 dovrà emanare un decreto in cui sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
Le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. Il verbale di cui all'art. 268 c.p.p. dà atto delle ragioni tecniche impeditive del contestuale trasferimento e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'art. 348 c.p.p., alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi e dell'operazione si dà atto nel verbale.
2. Limiti di ammissibilità (art. 266, interpolazione co. 2 e introduzione co. 2-bis, c.p.p.)
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile è consentita quando è possibile l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e, nel caso di luoghi di cui all'art. 614 c.p., se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile é sempre consentita invece nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile solo quando vi é motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 6, co. 2, D. Lgs. 216/2017).
3. Autorizzazione del G.i.p. e casi di urgenza (art. 267, interpolazione co. 1 e introduzione co. 2-bis, c.p.p.)
Il decreto del G.i.p. che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo anche indirettamente determinati in relazione ai quali é consentita l'attivazione del microfono
Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, indicando anche le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Immutata la disciplina sulla convalida del decreto.
4. Esecuzione delle operazioni (art. 268, interpolazione co. 3-bis, c.p.p.).
Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera ex art. 384, co. 4, c.p.p..
5. Utilizzazione in altri procedimenti (art. 270, introduzione co. 1-bis, c.p.p.).
I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali é obbligatorio l'arresto in flagranza.
6. Divieti di utilizzazione (art. 271, introduzione co. 1-bis e interpolazione co. 3, c.p.p.)
Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo e in ogni grado e stato del processo il giudice dispone che la relativa documentazione venga distrutta, salvo costituisca corpo del reato.
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Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore"