Rispetto delle distanze tra fabbricati di cui è abusivo quello costruito in prevenzione
Il mancato rispetto delle distanze da un fabbricato abusivo porta il formarsi di quelle intercapedini insalubri che l’ordinamento vuole evitare. Consiglio di Stato Sentenza n. 4229/2018

Il caso.
Tizio costruisce un edificio avendone ottenuto regolare permesso. Si accorge il Comune del mancato rispetto delle distanze dell’edificio acconsentito rispetto ad un precedente manufatto costruito, tuttavia, abusivamente dal vicino.
Il Comune reagisce contro il permesso rilasciato annullandolo e iniziando la procedura tesa alla demolizione. Assume il Comune di essere stato tratto in inganno al momento del rilascio del permesso, poiché la documentazione presentata per la richiesta del permesso di costruire non riportava la presenza del precedente manufatto abusivo.
Ricorre l’interessato contro tale provvedimento.
La questione.
Si tratta di decidere se un nuovo edificio debba rispettare le distanze rispetto ad una precedente costruzione che sia abusiva e come il Comune debba comportarsi rispetto ad una simile evenienza, vale a dire che di fronte all’edificio abusivo non debba invece richiedere la demolizione di questo anziché dell’edificio regolarmente dotato di permesso di costruire.
La decisione.
Il Consiglio di Stato, che si è espresso sul caso con Sentenza n. 4229 depositata in data 11 luglio 2018 enuncia immediatamente un chiaro principio:
“all’atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione, devono comunque essere rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, anche in riferimento ad un fabbricato che risulti abusivo”.
Secondo il CdS la finalità della disciplina pubblicistica sulle distanze tra le costruzioni è quella di preservare l’ordinato sviluppo dell’attività edilizia, nonché quella di preservare la salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane e di conseguenza “il mancato rispetto delle distanze da un fabbricato, nonostante il carattere abusivo dello stesso, porta di fatto a quel disordinato svilupparsi dell’attività edilizia ed al formarsi di intercapedini insalubri che l’ordinamento vuole evitare”.
Dato questo principio, tuttavia, è necessario contemperare le ragioni dell’interessato che necessita di costruire rispetto alla presenza di un edificio costruito abusivamente.
Qualora si sia in presenza di una tal situazione, prima di prendere (o negare) provvedimenti riguardanti il nuovo fabbricato, dovrà essere preliminarmente esaminata ed adottata ogni azione opportuna per eliminare il manufatto abusivo e, il CdS afferma: “l’Amministrazione comunale debba con priorità esercitare i propri poteri di rimozione degli abusi riscontrati, risultando ciò una fase ineludibile ove giuridicamente possibile, che deve precedere la valutazione su quale sia l’interesse pubblico che debba prevalere”.
Solamente qualora si dovesse riscontrare che i poteri di intervento dell’amministrazione comunale fossero irrilevanti rispetto alla richiesta di costruzione del nuovo edificio, allora il principio sopra indicato esplicherà tutti i propri effetti: “ ... il Comune avrebbe dovuto previamente attivare i propri poteri volti alla repressione dei relativi abusi, potendosi determinare per l’annullamento del titolo edilizio rilasciato all’appellante qualora fosse risultato che tali poteri non fossero utilmente esercitabili”.
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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 4229 dep. 11 luglio 2018
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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