Sms, chat e email registrate in memoria costituiscono prova documentale

La chat, o la messaggistica, memorizzata nello smartphone ha natura di prova documentale utilizzabile nel processo e non è soggetta al regime delle intercettazioni. Cassazione penale Sentenza n. 1822 del 16/01/2018

Sms, chat e email registrate in memoria costituiscono prova documentale

1. La massima

«I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all'indagata (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. La relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Il tribunale in funzione di giudice del riesame confermava il decreto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero nell'ambito di un procedimento penale che vedeva l'interessato indagato per reati fallimentari. Il sequestro aveva ad oggetto, tra l'altro, le e-mail inoltrate e ricevute da un account in uso all'indagata, nonché il suo smartphone, successivamente restituito previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).

In ricorso l'indagato, tra l'altro, censurava la violazione di legge, eccependo in particolare l'invalidità della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, ritenendo applicabile nel caso di specie piuttosto la disciplina stabilita dall'art. 266 c.p.p., ossia sulle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, venendo in rilievo appunto un'attività di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche.

 

3. Il decisum

La V Sezione ha affermato con risolutezza che i dati informatici acquisiti dalla memoria dello smartphone, quali SMS, messaggi di WhatsApp, messaggi di posta elettronica conservati nella memoria del dispositivo, hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p..

La relativa attività acquisitiva, dunque, non può soggiacere né alle regole stabilite per il sequestro di corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Sotto il primo profilo, la Corte ha richiamato un precedente secondo cui con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 c.p.p., in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito1.

Con riferimento al secondo profilo, non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula invece per sua natura la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di messaggi in memoria ci si limita ad acquisire ex post il dato conservato che documenta flussi già avvenuti.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Sez. III, n. 928 del 25/11/2015.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 1822 del 16/01/2018:

 

Svolgimento del processo

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