Unica resistenza a più pubblici ufficiali: sussiste il concorso formale di reati
Unica azione di resistenza rivolta nei confronti di una pluralità di pubblici ufficiali impegnati nel compimento del medesimo atto dell'ufficio: si applica il concorso formale ex art. 81, co. 1, c.p.. Cass. Pen., sentenza n. 40981/2018.

La questione e il principio di diritto
«Se, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato».
«In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81 c.p., comma 1, la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio».
Così le Sezioni Unite con la sentenza n. 40981 del 22/02/2018 – 24/09/2018, a seguito della rimessione operata da parte della VI Sezione penale, offrendo un valido riferimento sul bene giuridico tutelato dalla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p..
Il fatto e la quaestio iuris
«La violenza è stata esercitata dall'imputato nel medesimo contesto spazio-temporale nei confronti di ciascuno dei pubblici ufficiali intervenuti per contenerne la furia aggressiva. La violenza si è risolta nella distinta aggressione rivolta verso entrambi i pubblici ufficiali, consistita nel proferire nei loro confronti minacce, nello strattonarli e nel tentativo di prenderli a pugni nel momento in cui essi intervenivano per impedirgli di aggredire una terza persona».
Interposto ricorso per cassazione avverso la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale continuata ex art. 81, co. 2, c.p., e art. 337 c.p., la difesa denunciava, per quanto qui importa, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta la sussistenza di una pluralità di fatti in continuazione fra loro, pur a fronte di un'unica azione, in opposizione alla tesi propognata dalla Corte di appello per cui la continuazione non doveva ancorarsi tanto alla pluralità di condotte, piuttosto alla pluralità di pubblici ufficiali1.
La VI Sezione ravvisava il contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità della continuazione in presenza di un'azione di resistenza rivolta nei confronti di una pluralità di pubblici ufficiali impegnati nel compimento del medesimo atto dell'ufficio, avuto riguardo, in particolare, all'interesse giuridicamente protetto nel delitto previsto dall'art. 337 c.p..
Si segnalavano due diversi orientamenti:
- secondo una prima tesi2, il reato di cui all'art. 337 c.p. si perfeziona con l'offesa ad ogni singolo pubblico ufficiale nei cui confronti viene esercitata la violenza o la minaccia nel momento del compimento di un atto dell'ufficio con il fine di ostacolarlo, per cui si realizza una pluralità di violazione nel caso di un unico atto contestualmente offensivo di una pluralità di pubblici ufficiali;
- secondo la tesi opposta3, il reato di cui all'art. 337 c.p. si consuma nell'opposizione all'atto pubblico, in cui la violenza e la minaccia al pubblico ufficiale avrebbero carattere meramente strumentale, per cui la condotta del reo è unica, essendo unico l'atto amministrativo ostacolato, indipendentemente dal numero dei pubblici ufficiali coinvolti nella sua esecuzione.
Il decisum
Posto che la consumazione del reato si realizza ogniqualvolta sia realizzata il c.d. evento giuridico (offesa tipizzata e lesione dell'interesse protetto), il concorso formale omogeneo ex art. 81, co. 1, c.p. si realizza quando il bene tutelato sia leso più volte da un'azione che, sul piano fenomenico, diviene causa di una pluralità di lesioni o eventi omogenei, con precipuo riferimento al fatto storico. Scindendo idealmente la vicenda in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici, occorre verificare se ciascuna parte integri la fattispecie tipica nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, rilevando quindi l'atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna persona offesa, non invece la pluralità di persone offese.
Ciò posto, la condotta tipica del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. si concreta nell'uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per «opporsi a un pubblico ufficiale... mentre compie un atto di ufficio o di servizio», individuandosi una tipizzazione sul piano modale (violenza o minaccia) e teleologico (ostacolare il soggetto passivo nel momento dell'esercizio della funzione pubblica). Fuori da tale ambito, rilevano altre e diverse fattispecie. È ormai chiaro, infatti, che l'art. 337 c.p. «non sia rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà: all'evidenza sottintendendo l'esistenza di una compenetrazione tra la persona fisica del pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione per la quale quello agisce»4. Dunque, sulla scorta di ciò e sulla base della collocazione sistematica e dell'intitolazione della disposizione, il bene protetto dall'art. 337 c.p. non può che essere il "regolare funzionamento della pubblica amministrazione", non potendosi al contrario rinvenire plurimi interessi giuridici di pari rango contemporaneamente protetti.
Stante che «la relazione giuridica intercorrente tra la persona fisica che ricopre l'ufficio o la funzione pubblica e la pubblica amministrazione è definito "rapporto organico" che determina l'identificazione della persona fisica incardinata nell'ufficio o nel servizio pubblico con la stessa pubblica amministrazione, sicchè il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo», vengono destituite di fondamento le argomentazioni secondo cui l'opposizione sarebbe nei confronti del singolo atto e non del pubblico ufficiale. Inoltre, «proprio la circostanza che l'elemento oggettivo del reato di resistenza sia integrato dalla violenza o dalla minaccia al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio in un determinato momento, conferisce centralità alla persona del singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione».
Per tale ordine di ragioni si è ritenuto sussistente il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, co. 1, c.p nella condotta di chi usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Sez. 6, n. 26173 del 2012.
2 Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017.
3 Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017.
4 Così la Suprema Corte con riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 425 del 1996.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sez. Un. penali, Sentenza n. 40981 dep. 24/09/2018
RITENUTO IN FATTO
1. A.R. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 337 c.p., per avere rivolto minacce di morte e usato violenza contro i funzionari di PS ass. F. e isp. L. dicendo loro "ti ammazzo, io sono di Ancona, quanto siete voi io vi ammazzo tutti", "lasciatemi andare che vi ammazzo", strattonandoli e tentando di prenderli a pugni per opporsi mentre i predetti pubblici ufficiali intervenivano per impedirgli di aggredire P.D.; in (OMISSIS).
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