L'uso del conto corrente cointestato con il de cuius comporta accettazione tacita dell'eredità?

Un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità mediante conto corrente cointestato e la questione dell'accettazione tacita. Cassazione civile Ordinanza n° 4320/2018

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L'uso del conto corrente cointestato con il de cuius comporta accettazione tacita dell'eredità?

Il caso.

A seguito del decesso del marito Tizio la moglie Caia pagava le rate di un finanziamento (finanziamento anche da lei sottoscritto) utilizzando il danaro giacente in un conto corrente fra di loro cointestato, fino ad azzerarne la giacenza. I creditori del marito aggrediscono il patrimonio di Caia quale successore universale, sul presupposto che utilizzando la quota di giacenza nel conto corrente di spettanza del de cuius, ella avrebbe accettato l’eredità. Chiedono dichiararsi l’avvenuta accettazione dell’eredità.
Si oppone Caia asserendo di avere utilizzato solamente danaro proprio e avendo gestione separata del conto corrente.

 

La questione.

L’accettazione di eredità avviene anche in modo tacito con chiari atti dispositivi del patrimonio del de cuius (art. 476 c.c.). L’utilizzo del danaro dell’eredità rientra fra questi atti. Si pone, del resto, la questione se il danaro giacente in un conto corrente cointestato al de cuius sia sicuramente di proprietà, per la quota ad egli spettante, dello stesso e se, ed in che modo, possa eventualmente essere dimostrata l’appartenenza di una giacenza di conto corrente.

Rileva, inoltre, nel caso di specie, quale sia la sorte della solidarietà al decesso di uno dei condebitori.

 

La decisione.

Il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione civile la quale decide con Ordinanza n° 4320 del 22 febbraio 2018.

La Corte primariamente conferma che “in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita … mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità”. Quest’ultimo caso è riconducibile all’adempimento da parte del terzo di debito altrui.

Quindi la questione si sposta sulla dimostrazione della proprietà del danaro giacente nel conto corrente cointestato, poiché dovrà comprendersi se il pagamento sia stato effettuato con la parte di danaro di spettanza dell’uno o dell’altro dei cointestatari. Si aggiunga che è usuale la considerazione che, salva prova contraria, si presume che il saldo di conto corrente debba essere considerato da suddividersi in parti uguali fra i cointestatari.

La corte, tuttavia, non pare considerare corretta questa impostazione e suggerisce di separare l’analisi del rapporto esterno, nei confronti dei terzi (della banca in particolare) rispetto al rapporto interno fra i condebitori solidali. In tal senso distingue il senso delle norme contenute negli articoli 1854 c.c. e 1298 c.c. che riportiamo per comodità di analisi

1854. Conto corrente intestato a più persone
1. Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

 

1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
1- Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
2. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.


Secondo la Corte la prima norma (1854 c.c.), che riguarda il rapporto nei confronti della banca, configura una situazione ove entrambi i cointestatari possono separatamente gestire l’intero ammontare non facendosi attenzione alla suddivisione della proprietà del saldo del conto. Afferma la Corte “il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicchè, in caso di cointestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata (rilevante nei rapporti interni tra i correntisti)”.

La norma di cui all’art 1298, invece, riguardante il rapporto interno e, ai sensi del secondo comma debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, e, aggiunge la Corte “ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo”.

Nel nostro caso la Corte d’Appello aveva confermato la reiezione della domanda dei creditori e rigettata la domanda di accertamento di accettazione di eredità, sulla base della seguente motivazione: “essendo il conto cointestato l'appellata poteva legittimamente operare sullo stesso, senza che fosse possibile estrapolare da tale dato alcun atto attestante in maniera inconfutabile l'acquisizione della qualità di erede”. Dizione generica ma che sembrerebbe far riferimento ad una applicazione dell’art. 1854 c.c. nell’indagine della titolarità del saldo.

La Corte di Cassazione non cassa la sentenza d’appello, respingendo il ricorso. Accoglie l’adesione al principio di cui all’art. 1854 c.c. scartando ogni rilevanza della presunzione del secondo comma dell’art. 1298 c.c. relegandolo a norma applicabile e valutabile solamente nel regolamento dei rapporti interni ai cointestatari.

Conferma che il coniuge superstite, ma generalmente il chiamato all’eredità, può avere usato danaro proprio non potendosi entrare nell’ambito del rapporto interno fra cointestatari di conto corrente, in particolare non potendosi utilizzare la presunzione appena vista. Dichiara la S.C. “ … i prelevamenti anche dell'intera giacenza … potendo effettuarsi anche quale mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell'apertura della successione”. Spetterebbe al creditore terzo una diabolica probatio, un onere della prova improbo, teso a dimostrare che il danaro era effettivamente del de cuius.  

 

La quota dei coeredi e la solidarietà.

Due parole, infine, al tema della solidarietà e alle vicende del conto corrente a seguito del decesso di uno dei cointestatari. Abbiamo visto che in questo caso ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del suo rapporto con la banca. Subentrano nella posizione del de cuius gli eredi, i quali avranno analoga facoltà di gestione separata del conto (rispetto all’altro originario cointestatario) ma con la particolarità che dovranno agire fra di loro congiuntamente. Non solo, si dovranno tenere in considerazione anche le disposizioni delle “Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente” secondo le quali anche l’originario contitolare sopravvissuto potrà essere bloccato dagli eredi che facciano opposizione, chiedendo alla banca con lettera raccomandata di non permettere a costui la gestione separata.  

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 4320 del 22/02/2018


Rilevato che:

1. La E.Fin. s.r.l., a mezzo della procuratrice speciale P.C.S. s.p.a., ha convenuto in giudizio M.F., chiedendo con citazione del 16/12/2011 dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del coniuge deceduto P.P., al fine di veder tutelati i propri diritti nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare. La convenuta ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

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