Abbandono di animali (e confisca) se vi è sovraffollamento e incuria ambientale

Commette reato la “gattara” che detiene un numero eccessivo di gatti con modalità da arrecare sofferenze per le condizioni di sovraffollamento degli animali e di pessime condizioni di igiene dei luoghi. Cass. Sentenza 1510/2019

Abbandono di animali (e confisca) se vi è sovraffollamento e incuria ambientale

Abbandono di animali: sovraffollamento e pessime condizioni igieniche dei luoghi condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di grandi sofferenze

L’imputata era ritenuta responsabile del reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p. «perché deteneva presso il proprio appartamento di abitazione n. 33 gatti con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili, con la loro natura, in ragione delle condizioni di sovraffollamento degli animali e di pessime condizioni di igiene dei luoghi».

Interposto ricorso per cassazione, si deducevano l’inosservanza di legge in relazione alla sussistenza del reato ascritto e vizio di motivazione.

In particolare, si denunciava una sorta di automatismo argomentativo, fondato sulla condizione dei luoghi, circa la ritenuta sofferenze degli animali, in assenza di un effettivo accertamento sul nocumento sofferto dagli stessi. Inoltre, si lamentava la mancata attenzione rispetto le allegazioni difensive comprovanti l’attenzione serbata verso la cura dei felini, compresa la consulenza tecnica che consentivano di affermare che le patologie riscontrate negli animali avrebbero potuto essersi successivamente manifestate per ragioni diverse dalla negligenza nella cura o dal sovraffollamento.

Infine si lamentava, in tema di confisca, la mancata valutazione dell'intervenuta modifica dell’originaria situazione di fatto dell'appartamento, oggetto di intervento di risanamento.

 

Va sempre ordinata la confisca delle cose la cui detenzione costituisca reato, compresi gli animali nei casi di abbandono

La Cassazione, nel ritenere inammissibili le doglianze difensive per carenza di autosufficienza oltre a costituire una mera rilettura degli elementi di fatto, ha richiamato una sua precedente e recente pronuncia1, rievocativa di un affermato orientamento, affermando quindi che «la detenzione di animali integrante la fattispecie di cui all'art. 727 cod.pen, costituendo reato (sia pure contravvenzionale), rientra nell'ipotesi di cui all'art. 240 comma 2 n. 2 del codice penale (in base al quale, come è noto, deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato)».

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez.4, n. 18167 del 2017.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n.1510 dep. 14/01/2019

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 21/11/2017, il Tribunale di Milano dichiarava Be. El. responsabile del reato di cui all'art. 727 cod.pen, perché deteneva presso il proprio appartamento di abitazione n. 33 gatti con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili, con la loro natura, in ragione delle condizioni di sovraffollamento degli animali e di pessime condizioni di igiene dei luoghi.

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