Approvata la riforma della legittima difesa. Una breve disamina

Approvata in via definitiva dal Parlamento la riforma della legittima difesa "domiciliare": scriminante, non punibilità, risarcimento e gratuito patrocinio. D.D.L. n. 5-199-234-253- 392-412-563- 652-B

Approvata la riforma della legittima difesa. Una breve disamina

È stato approvato dalle Camere il Disegno di Legge n. 5-199-234-253- 392-412-563- 652-B recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. L’intervento legislativo riguarda la scriminante della legittima difesa c.d. "domiciliare", interessando l’intera disciplina dell’istituto e delle sue vicende processuali, finanche del suo versante civilistico.

Il Legislatore è altresì intervenuto nell’inasprimento del trattamento sanzionatorio di quelle fattispecie che più danno causa alla legittima difesa, ossia la violazione di domicilio, il furto in abitazione e con strappo e la rapina.

Di seguito una breve disamina delle modifiche apportate.

 

Legittima difesa domiciliare: presunzione di proporzionalità e legittimità della difesa per respingere l’altrui intrusione

L’art. 52 c.p. è stato oggetto di un profondo intervento, attraverso la modifica del secondo e del terzo comma e l’introduzione del quarto comma.

Si presume sempre la proporzionalità tra offesa e difesa se taluno legittimamente presente nell’abitazione, nella privata dimora o nelle sue pertinenze (in uno dei luoghi di cui all’art. 614 c.p.) o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (in uno dei luoghi di cui al 2° comma dell’art. 52 c.p.) usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Inoltre il Legislatore è intervenuto anche nella tutela dell’offeso nel momento prodromico all’altrui presenza in uno dei luoghi suddetti, prevedendo che agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Dunque, si è esteso il perimetro della legittima difesa domiciliare, non più circoscritta alla presenza in uno dei luoghi sopra indicati, involgendo bensì anche la difesa apprestata per respingere l’altrui intrusione.

 

Eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare: non punibilità per minorata difesa e grave turbamento

È stato introdotto il secondo comma dell’art. 55 c.p. inerente la causa di non punibilità per eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare.

Nei casi di legittima difesa domiciliare, nella nuova e più estesa accezione, l’eccesso colposo non è punibile se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito contro chi profittava di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (le condizioni di cui all'articolo 61, co. 1, n. 5, c.p.) ovvero se chi ha apprestato la difesa si trovava in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Il Legislatore ha inteso dare rilevanza alla componente psicologica dell’offeso, predisponendo all’uopo una causa di non punibilità che si pone come elemento ostativo alla rilevanza penale dell'eccesso di difesa nella sua accezione colposa.

 

Risarcimento del danno: esclusione in caso di legittima difesa, indennità in caso di eccesso colposo non punibile

Sono stati ampliati i confini dell’art. 2044 c.c. con due nuovi commi.

Posto che era già contemplata la carenza di responsabilità in chi cagiona il fatto per legittima difesa di sé o di altri, ora è esclusa la responsabilità anche di chi compie il fatto nell’ambito della legittima difesa domiciliare.

Se una tale previsione sembra non innovare il contenuto normativo dell’art. 2044 c.c. (posto che la legittima difesa annovera in sé anche quella “domiciliare”), è invece particolarmente eloquente quanto disposto in merito all’indennità prevista nei casi di eccesso colposo non punibile. Invero, nei casi di non punibilità dell’eccesso colposo di legittima difesa, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Il Legislatore non esclude, giustamente, il diritto all’indennità per i danni subiti a seguito di eccesso colposo di legittima difesa, tuttavia pone dei criteri cui deve riferirsi il giudice nell’equo apprezzamento dello stesso.

 

Gratuito patrocinio per l’offeso

Viene introdotto l’art. 115-bis nel D.P.R. 115/2002, rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa”.

In particolare, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso uno dei provvedimenti di cui sopra sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Inoltre sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita per il difensore iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, co. 2.

Se a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento è pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

 

Ruoli di udienza e trattazione dei processi: priorità ai procedimenti per omicidio colposo a seguito di legittima difesa domiciliare ed eccesso colposo

Con la modifica dell’art. 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, il Legislatore è altresì intervenuto nella disciplina dell’organizzazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi, assicurando priorità assoluta anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose di cui agli articoli 589 e 590 c.p. quandunque verificatisi in presenza delle circostanze riferibili alla legittima difesa domiciliare (art. 52, co. 2, 3 e 4, c.p.) e all'eccesso colposo non punibile (art. 55, co. 2, c.p.).

È ben chiaro il fine ultimo del Legislatore, il quale vuole espellere il prima possibile dal circuito processuale chi ha agito in circostanze che lasciano presupporre l'esercizio, corretto o meno, della legittima difesa.

 

Inasprimento del trattamento sanzionatorio: violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina

Il Legislatore è infine intervenuto nel trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose che si pongono ordinariamente quale causa dell'esercizio della legittima difesa.

Infatti, nel delitto di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. la pena minima passa da sei mesi a un anno, mentre nel massimo da tre a quattro anni. Nei casi di violenza alle cose o alle persone (co. 4), la pena minima passa da uno a due anni e la pena massima passa da cinque a sei anni.

Invece, nel delitto di furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624-bis c.p. la pena minima passa da tre a quattro anni, mentre la pena massima da sei a sette anni. Mentre nei casi aggravati (co. 3) la pena minima passa quattro a cinque anni con aggravamento della multa. Inoltre, la sospensione condizionale di cui all'art. 165 c.p. della pena è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Infine, nel delitto di rapina ex art. 628 c.p. la pena minima passa da quattro a cinque anni, mentre ricorrendo circostanze aggravanti (co. 3) la pena minima passa da cinque a sei anni, con inasprimento della anche della multa. Nei casi pluriaggravati (co. 4), la pena minima passa da sei a sette anni con aggravamento della sanzione pecuniaria.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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