La procura alle liti non conferisce in automatico un rapporto di patrocinio e diritto al compenso

Il domiciliatario con procura alle liti non può autonomamente porre in essere attività difensiva, per la quale, in ogni caso, non ha diritto al compenso. Cassazione Civile Ordinanza n. 27466/2019

Tempo di lettura: 1 minuto
La procura alle liti non conferisce in automatico un rapporto di patrocinio e diritto al compenso

Il fatto.

Un avvocato incaricato per la domiciliazione di una pratica, come da procura alle liti, come sovente accade per motivi di comodità, prendeva iniziativa autonoma e redigeva e notificava un atto di precetto e susseguente avviso di sloggio. Chiedeva, infine, al cliente il pagamento di queste prestazioni eseguite.

Il cliente si opponeva motivando di non avere mai conferito specifico incarico per lo svolgimento di quelle attività.

Il caso viene esaminato dalla Corte di Cassazione Civile e deciso con Ordinanza n. 27466 depositata in data 28 ottobre 2019.

 

Procura alle liti e rapporto di prestazione d'opera professionale

Secondo l’avvocato ricorrente la procura alle liti sottintende un chiaro conferimento di incarico dal quale scaturisce il rapporto professionale; secondo le norme sul mandato esso non necessita di forma scritta ma può essere conferito anche verbalmente.

La corte del merito ha tenuto distinto il “rapporto endoprocessuale, nascente dalla procura ad litem, e rapporto di patrocinio, quale rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico”.

La Corte di Cassazione ricorda che per consolidato orientamento “ … il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.

In presenza di contestazione da parte del cliente e in mancanza di diversa prova, la semplice presenza della procura alle liti non dimostra il conferimento dell’incarico allo svolgimento delle singole prestazioni.

Afferma, ancora la Suprema Corte: “… del resto è nota la differenza tra rilascio di procura, nella specie avvenuta in favore ... solo per la domiciliazione, e il rilascio di mandato professionale, regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale”.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II Ordinanza n. 27466 dep. 28/10/2019

 

Osserva in fatto e in diritto

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati