Compensazione delle spese anche per particolarità e complessità delle questioni giuridiche
Nei casi di soccombenza, la particolarità e complessità delle questioni giuridiche costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali. Cassazione Ordinanza n. 4360/2019

Il caso. Compensazione delle spese: particolarità e complessità delle questioni giuridiche
A seguito di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di improcedibilità di un pignoramento presso terzi, il Tribunale accoglieva le ragioni dell'opponente, tuttavia disponendo la compensazione delle spese processuali in considerazione della «particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento preso d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in presenza di una giurisprudenza di merito di legittimità molto contraddittoria sul punto, anche presso lo stesso Tribunale».
L'opponente, dunque, interponeva ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite pur non ricorrendo le ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, le soli ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come modificato dal D.L. 132/12, convertito dalla L. 162/2014) avrebbero potuto legittimare la compensazione in caso di soccombenza.
Corte costitituzionale. Compensazione delle spese: gravi ed eccezionali ragioni
La Suprema Corte ha dapprima richiamato la sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, con cui si dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorressero gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, quindi la novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza.
In particolare, la Sezione VI chiariva che, stante che gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima, si deve tener conto della situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Compensazione delle spese: la particolarità e complessità delle questioni giuridiche costituisce grave ed eccezionale ragione
Sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, la Suprema Corte ha condiviso le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della compensazione delle spese a fronte della soccombenza, ossia la «particolarità e complessità delle questioni giuridiche... in presenza di una giurisprudenza di merito di legittimità molto contraddittoria sul punto», ritenendole rispondenti alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese processuali.
All'uopo, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto
"Poichè gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 4360 dep. 14/02/2019
ORDINANZA
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