Compensazione propria e impropria del credito del leasing nel concordato preventivo
Nella cd compensazione impropria non operano i limiti della legge fallimentare. Un caso di rapporto di leasing e concordato preventivo. Cassazione civile Sentenza n. 26320/2019

Il fatto.
Risolto il contratto di locazione finanziaria (di un immobile) in base a clausola risolutiva espressa, successivamente il locatario veniva ammesso alla procedura del concordato preventivo.
Su base contrattuale mentre rimaneva l’obbligo del locatario al pagamento dei canoni (non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, ma sotto forma di risarcimento, stante la risoluzione) allo stesso veniva riconosciuto il diritto ad ottenere il ricavato che il concedente avrebbe ottenuto dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto.
Si pone la necessità di compensazione delle due partite.
Qualora la parte entri in fallimento o concordato preventivo, tuttavia, operano le regole dettate dalla legge fallimentare, art. 56, art. 72, art. 72 quater (applicabile anche al concordato preventivo) e art. 169 bis l.fall., che si riportano di seguito:
Art. 72
…
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
...
Art. 72-quater. - Locazione finanziaria
1. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
2. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera a).
3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
4. In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
Art. 169-bis Contratti pendenti
….
5. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
La compensazione impropria come mero esercizio contabile
La Corte di Cassazione civile decide sul caso con Sentenza n. 26320 depositata in data 17 ottobre 2019 e riesamina il caso chiarendo i confini del concetto di “compensazione” distinta e diversa dalla cosiddetta “compensazione impropria”, così come delineata dalla giurisprudenza della stessa corte.
E ricorda che “la compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti”, mentre si potrà denominare “compensazione impropria” il caso nel quale “rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere”.
In questo ultimo caso, quello della compensazione impropria “... giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di compensazione o la proposizione di domanda riconvenzionale”.
Secondo precedente arresto della stessa Corte, qualora si sia in presenza di una compensazione impropria va escluso il presupposto della compensazione e dunque dell'applicabilità dell'art. 56 l. fall.
E aggiunge la Corte “ dato imprescindibile è che il fatto genetico di entrambe le obbligazioni sia antecedente l'apertura della procedura concorsuale” pur se i “presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 cod. civ., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato”.
La compensazione impropria non è soggetta alle norme della legge fallimentare
La S.C. amplia la descrizione della compensazione impropria nel tentativo di rendere maggiormente chiaro il suo ambito.
La compensazione impropria verrebbe in esame ogni qual volta “ … le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia”.
Si avrà invece compensazione in senso proprio “quando le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica avendo carattere autonomo, non v'è ragione per escludere la fattispecie dall'area della compensazione in senso tecnico”.
Nel caso di specie la corte afferma che “L'obbligazione risarcitoria dell'utilizzatrice non è in rapporto sinallagmatico con il diritto alla differenza fra la maggiore somma ricavata dalla collocazione del bene e l'ammontare del debito risarcitorio, ma si tratta di situazioni giuridiche autonome, benché rinvenienti dalla medesima fonte negoziale”.
In conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:
«nel caso di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione finanziaria in epoca antecedente l'ammissione al concordato preventivo dell'utilizzatore, il concedente ha diritto di compensare il credito risarcitorio derivante da clausola penale con il suo debito, derivante dalla medesima clausola contrattuale, rappresentato dalla maggiore somma ricavata dalla vendita o altra collocazione del bene rispetto al medesimo credito risarcitorio».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 26320 dep. 17/10/2019
Fatti di causa
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