Pignoramento del creditore del condominio dei contributi dovuti dai singoli condomini

Il creditore di un condominio può agire con esecuzione presso terzi pignorando i contributi dovuti dai condomini al condominio stesso. Cassazione civile Sentenza n. 12715/2019

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Pignoramento del creditore del condominio dei contributi dovuti dai singoli condomini

La Corte di Cassazione civile, terza sezione, con Sentenza n. 12715 depositata in data 14 maggio 2019 affronta la questione se il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, possa procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.

Questione che la Corte affronta nonostante il ricorso sia dichiarato inammissibile per questioni processuali, stante la rilevanza della sua soluzione per l’ordinamento giuridico.

 

Il debito del singolo condomino verso il condominio.

La Corte risolve subito in senso positivo l’eventuale dubbio se il dovere del singolo condomino di versamento dei contributi condominiali al condominio sia un obbligo scaturente da un rapporto obbligatorio (“… una espressa disposizione normativa, l'art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l'amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi ...”).

Il singolo condomino, pertanto, si pone quale debitore terzo (debitor debitoris) rispetto al condominio a sua volta debitore nei confronti del creditore condominiale.

 

Pignoramento presso terzi dei contributi condominiali.

La Suprema Corte risolve, quindi, in senso positivo anche la questione su indicata, se possa il creditore del condominio esperire l’esecuzione contro terzi: “ ... in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione forzata non può che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.. ”.

 

In conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

«il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.».

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019


Fatti di causa

T.B. ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio ______ di Acicastello (CT), procedendo al pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.

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