Convertite in Legge con novità le modifiche all'esecuzione forzata del D.L. 135/2018
In G.U. la Legge n. 12 del 11/02/2019 di conversione con modifiche del D.L. 135/2018 recanti novità in materia di esecuzione forzata

E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.36 del 12/02/2019 la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, ora convertito con modifiche, abbiamo dato notizia in questo articolo: “Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata”; predetto d.l. contiene alcune importanti modifiche all’esecuzione forzata.
Vediamo le novità recepite in sede di conversione nella seguente tavola sinottica. In grassetto le modifiche al codice di procedura introdotte dal D.L. e in colore Blu le modifiche al D.L. in sede di conversione.
Testo della Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 |
Testo del D.L.14 dicembre 2018 n. 135 |
495. Conversione del pignoramento
non modificato in sede di conversione |
495. Conversione del pignoramento 1. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. 2. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere, presso un istituto di credito indicato dal giudice. 3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. 4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. 5. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. 6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. 7. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
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Completamente riscritto l’art. 560 c.p.c. come segue
Art. 560 Modo della custodia
1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. 3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. 4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. 5. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 7. Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. 8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 |
Art. 560 Modo della custodia 3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento. Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.
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569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita non modificato in sede di conversione |
569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
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Le nuove norme si applicano alle esecuzioni iniziate dopo l'entrata in vigore, vale a dire dopo il 13 febbraio 2019.