Una critica al formalismo processuale da parte della Corte di Cassazione
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Cassazione civile Ordinanza n. 15274/2019

In un provvedimento della Corte di Cassazione civile (Sez. II, Ordinanza m. 15274 dep. 05/06/2019) un monito a difesa della salvaguardia della “sostanza” del processo e contro ogni sterile formalismo.
E’ bello poter leggere dalle parole della stessa Suprema Corte che gli “organi giudiziari ... nell'interpretazione della legge processuale, devono evitare gli eccessi di formalismo” dopo, non dico il terrore ma almeno, si riconosca, la dose massiccia di ansia creata da quel giustizialismo bizantinistico a cui si è assistito negli anni scorsi in un’onda lunga non ancora terminata, con filtri d’appello, aumenti di contributo unificato a punizione dell’inammissibilità, sanzioni ex art. 96 comma terzo se si osa contraddire la giurisprudenza dominante, limitazioni al numero di pagine degli scritti, trabocchetti processuali sempre nuovi e via dicendo. E c’è anche chi propone di abolire il grado d’appello.
Il Palazzo di Giustizia è altero e non desidera essere disturbato? Talvolta si è portati a pensarlo, ma non è così. Come vedremo è la stessa Corte di Cassazione e ricordarci a più riprese le prevalenza della sostanza sulla forma e la basilarità, nel nostro ordinamento, del diritto al libero accesso alla giustizia.
La sentenza in commento, in realtà, non copre che in minima parte l’ampio dibattito che si potrebbe portare sull’argomento, ma merita riportare l’argomentare posto ad univoca difesa del concetto della prevalenza della sostanza sulla forma, avente quale ratio il “diritto di accesso alla giustizia”, ricordato sovente anche dalla Corte EDU.
Sui filtri d’appello abbiamo già apprezzato l'intervento delle SS.UU. che, nel 20171, in relazione ai filtri d'appello e modalità di proposizione della domanda, hanno declamato: “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Prima ancora, nel 2014, le stesse SS.UU.2 hanno sottolineato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito".
La S.C., nell'ordinanza in commento, ricorda che fa parte dei principi fondamentali del nostro ordinamento quello secondo il quale “il nostro processo civile, come ammoniva antica e saggia dottrina, è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata ..., se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” concludendo il paragrafo con la seguente affermazione: “anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di principi astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto”.
Ancora: “le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto, che esiti "abortivi" del processo” e, udite udite, “le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo”.
Come si può non ammirare questo provvedimento.
La S.C. in commento richiama, inoltre, l’orientamento CEDU e afferma: “Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU. Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito”.
Ciò vuol dire, continua la Corte, che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta applicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'arti. 6 della CEDU del 1950 … le cause di nullità o di inammissibilità non possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere".
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1 - Vedi SS.UU. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 in “Filtro d'appello e formulazione dei motivi d'impugnazione secondo le Sezioni Unite”
2 - Sezioni Unite con la sentenza n. 26242 del 12/12/2014
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. II, Ordinanza m. 15274 dep. 05/06/2019
Fatti di causa
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