Danno non patrimoniale: l'errore nell'uso delle tabelle costituisce errore di diritto

L'uso di una diversa tabella nel calcolo del danno biologico complessivo "falsa" il risultato finale e, involgendo l'individuazione di parametri di conteggio, costituisce errore di diritto. Cassazione Ordinanza 1553/2019

Danno non patrimoniale: l'errore nell'uso delle tabelle costituisce errore di diritto

L'erronea individuazione del valore-punto tabellare per il calcolo del danno biologico complessivo "falsa" il risultato finale e, involgendo l'individuazione di parametri e criteri di conteggio, costituisce errore di diritto.
 

Il fatto in breve.

Uso delle tabelle del danno biologico e individuazione errata del valore-punto

La Corte di appello, in accoglimento delle doglianze dell'appellante società assicuratrice condannata, riformava in peius la quantificazione del danno biologico e morale come riconosciuto dal giudice di prime cure alla vittima di sinistro stradale, riferendosi ai parametri di valutazione delle tabelle milanesi del 2011.

Di talché, interposto ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all'art. 1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno biologico, nella specie le tabelle milanesi del 2011. In particolare, si sosteneva l'errata valutazione del danno biologico e la non corretta applicazione delle "tabelle" milanesi di liquidazione del 2011, per la non corretta individuazione del valore-punto adeguato (nella specie, con riferimento all'età). Il ricorrente assumeva la mancata applicazione dell'art. 1226 c.c. e la mancata individuazione del corretto criterio equitativo sulla base del quale il giudice è tenuto a motivare.

 

Le tabelle quale parametro di corretto esercizio del potere di liquidazione del danno

La Suprema Corte ha ritenuto di dar seguito all'orientamento1 secondo cui il valore delle "tabelle milanesi" si attesta a criterio guida per la liquidazione del danno alla persona, non costituendo tuttavia una normativa di diritto collocabile all'interno della categoria delle fonti ex art. 1 preleggi. Piuttosto, «esse integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.». I parametri tabellari costituiscono «regole integratrici del concetto di equità, con la precipua funzione di circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice in un ambito di condivisa oggettività».

A ciò si circoscrivo il carattere "normativo" delle tabelle, «nel senso che valgono quale ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell'esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c. e, dunque, di corretta applicazione del criterio equitativo indicato dalla norma: norma, questa, che viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell'accezione ricostruita da Cass. Sez. Un. nelle sentenze n. 26973 e 26974 del 2008 che, per definizione, allorchè manchino parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare"».

 

L'erroneo uso delle tabelle costituisce errore di diritto

Astraendo il principio dalla valutazione del caso concreto, la Suprema Corte ha affermato che l'erronea individuazione del valore-punto tabellare, al fine di procedere al calcolo del danno biologico complessivo, "falsa" il risultato finale. In casi simili, l'errore consiste nella valutazione effettuata sulla base di tabelle di liquidazione del danno alla persona generalmente in uso, ma con l'utilizzo di un fattore moltiplicatore errato (valore-punto). L'errore di calcolo, in tal senso, si traduce in un'errata applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c., in relazione a una fattispecie già individuata, e non contestata, in tutti i suoi elementi di oggettiva e permanente lesività.

Tale errore di calcolo assume l'aspetto dell'errore di diritto, in quanto «riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un determinato risultato, sostanziandosi in un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio». Al contrario, in caso di erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, l'errore sarebbe emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale2.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Cass., sez. 3 civile n. 4470/2014.

2 Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23704 del 22/11/2016.

 

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza n. 1553 dep. 22/01/2019

 

Considerato che:

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