Il diritto di critica (anche politica) nella giurisprudenza della Cassazione
Le censure anche notevoli non escludono l'operatività del diritto di critica, in quanto nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica, Cassazione Sentenza 7340/2019

Il diritto di critica politica. Il fatto in breve.
L'imputato veniva condannato per diffamazione aggravata con riferimento ai fatti riguardanti la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione su un quotidiano. Il volantino conteneva affermazioni lesive della reputazione del suo avversario politico, presidente provinciale, e risalenti ad un vecchio contrasto su fatti che avevano dato luogo al commissariamento dell'ente e ripresi in seno alla campagna elettorale.
Nell'interposto ricorso per cassazione si sosteneva, tra le altre, l'inosservanza di legge con riferimento all'esclusione della causa di giustificazione del diritto di critica, trattandosi di fatti per cui il destinatario delle affermazioni veniva successivamente destituito dalla carica ed anche indagato.
La Suprema Corte dà conto di come le espressioni dell'imputato fossero funzionali ad offrire all'attenzione della pubblica opinione il proprio punto di vista sulla figura dell'avversario politico, per provocare una approfondita riflessione sulla credibilità di un aspirante al ruolo di vertice1.
Di seguito si passa ad individuare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto ex art. 51 c.p. con riferimento al diritto di critica e, più precisamente, al diritto di critica politica, come individuati dalla Suprema Corte per la cassazione della sentenza di merito.
Diritto di critica: interesse sociale, continenza e verità
Nell'interpretazione dell'art. 51 c.p. con riferimento al diritto di critica si è inteso che «proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati»2.
La sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto3, l'esercizio del quale consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario.
In via generale, l'esimente del diritto di critica e di cronaca non prescinde dall'interesse sociale all'informazione, dalla continenza del linguaggio e dalla verità del fatto narrato.
Ne deriva perciò in ogni caso l'attualità della notizia, vale a dire l'interesse generale alla «conoscenza del fatto nel momento storico, nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica»4.
Nella valutazione del requisito della continenza si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta, laddove i toni, pur aspri e forti, lungi dall'essere meramente e gravemente infamanti e gratuiti, devono essere comunque pertinenti al tema in discussione5. Per tali ragioni si assiste ad un allargamento del limite del principio di continenza sino a ricomprendere «modalità espressive ironiche, irridenti o sarcastiche, quali manifestazioni di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse pubblico»6. In tal senso, gli artt. 21 Cost. e 10 Cedu non tutelano unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, bensì e principalmente la libertà delle opinioni che «urtano, scuotono o inquietano», controllabili nei limiti della continenza espositiva, che, se riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica7.
Nella critica, poi, il principio di verità si affievolisce rispetto a quanto accade nel diritto di cronaca, «in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica»8.
Critica politica: declinazione della correttezza dell'espressione
I limiti dell'esimente della critica politica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione9.
Invero, la questione oggetto del diritto di critica deve essere di interesse pubblico, non dovendo mai trascendere in gratuiti attacchi personali10.
In tale contesto, poi, si assiste ad un "depotenziamento" della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto politico, in cui la critica assume spesso «toni aspri e vibrati», potendo assumere «forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario»11. Di talché le censure, per quanto notevoli per livello ed intensità, quando indirizzate quali critica a chi ricopre posizioni di rilievo nella vita pubblica non escludono l'operatività della scriminante, proprio in quanto nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica12.
Ne consegue, quindi, che «quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perchè chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini»13.
Da ciò si deduce che non può considerarsi diffamante l'indicazione del declino di un esponente politico al centro di aspre contestazioni, in un contesto prodromico alla sua candidatura ad una carica di vertice, con riferimento a comportamenti che hanno per di più determinato l'approfondimento in sede giudiziale della rilevanza penale delle contestate condotte, divenendo così scriminate le valutazioni espresse con un linguaggio del tutto consono alla sede e congruo in riferimento ai fatti rappresentati.
In un contesto siffatto, non potrà ritenersi posta in essere una gratuita aggressione alla persona destinataria delle censure, quandunque rivesta una posizione di notorietà nel locale contesto proprio per la carica rivestita e le polemiche da esso generate.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Si rimanda alla lettura della sentenza per l'approfondimento della motivazione sul fatto.
2 Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010.
3 Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011.
4 Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012.
5 Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep.2017; n. 13735 del 2006; n. 48712 del 2014; n. 5695 del 2015; n. 7244 del 2015; n. 7715 del 2015; n. 4298 del 2016; n. 37397 del 2016; n. 41414 del 2016.
6 Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998.
7 Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007.
8 Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016; Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014 - dep. 2015; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011. «Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica"». La sentenza, in motivazione, offre una breve ricostruzione del diritto di critica in ambito CEDU.
9 Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005.
10 Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998.
11 Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007.
12 Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125.
13 Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 7340 dep. 18/02/2019
Svolgimento del processo
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