Ancora sul disconoscimento della copia all’originale e della sottoscrizione
Alcuni principi sul disconoscimento della copia prodotta in giudizio rispetto all'originale, disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione. Termini, decadenze e altri principi. Cassazione Civile Sentenza n. 18074/2019

La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 18074 pubblicata in data 05 luglio 2019 si ritrova a riesaminare le regole del disconoscimento di firma su fotocopia.
Vedasi in merito, anche i seguenti precedenti commenti pubblicati in questa Rivista: “Disconoscere la sottoscrizione sulla fotocopia: Cassazione 7775/2014” e “Disconoscimento di conformità di copia fotostatica e disconoscimento della scrittura privata”.
Termini del disconoscimento
Secondo la S.C. “nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. civ.”, intendendosi le sue ipotesi quella del a) disconoscimento della conformità della copia al suo originale, e quella del b) disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Sulle attenzioni che si deve porre in merito al disconoscimento della sottoscrizione sulla fotocopia si rimanda all’articolo su citato.
Ai sensi dell’art. 215 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta quando “la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
I termini, pertanto, sono quelli della prima risposta utile dopo la produzione del documento che si intende disconoscere.
Effetti del mancato disconoscimento nel termine
Il disconoscimento è considerato dalla giurisprudenza una eccezione in senso proprio; ne consegue che l’eccezione dovrà essere sollevata dalla parte e che in mancanza si avrà, come appena visto, il documento come per riconosciuto (documento riconosciuto essere come l’originale e/o la sottoscrizione essere autentica).
Proprio per il regime tipico delle eccezioni si esclude la proponibilità in appello.
Afferma la Corte che nel “momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento, la copia fotostatica acquista l'efficacia probatoria dell'originale”.
Disconoscimento fuori termine e istanza di verificazione
Diverso il caso nel quale la parte che ne ha interesse proponga eccezione di disconoscimento oltre il termine previsto ma che parte avversa, non sfruttando la mancata tempestività formuli ugualmente istanza di verificazione.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, infatti, è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, la quale soltanto ha interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, e che, ove quest'ultima sia stata disconosciuta, l'istanza di verificazione è logicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività del disconoscimento stesso, costituendo implicita rinuncia ali"eccezione stessa.
In questo senso si è espressa Cass. 10147 del 2011 la quale, a conclusione ha anche formulato i seguenti principi di diritto:
“a) l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, la quale soltanto ha interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, ed è, pertanto, logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione, che ne costituisce implicita rinuncia;
b) formulata in corso di causa l"istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta, non è dato al giudice di merito, il quale ritenga il documento rilevante ai fini della decisione, di non dare corso al subprocedimento previsto dagli artt. 216 e ss. c.p.c., per esserne l'esito, in un senso o nell'altro, desumibile aliunde in base ad altre prove. Una cosa, infatti, è la possibilità che il giudice formi il proprio convincimento sulla provenienza della scrittura attingendo ad ogni elemento di prova, anche se esterno ai mezzi istruttori specificamente disposti ai fini propri della verificazione, non essendovi vincolo di graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità; altra, invece, è l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che prima della, e a prescindere dalla verificazione, assegnino o non alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta”
Disconoscimento della conformità all’originale e poteri istruttori del giudice
Eccepita dalla parte che vi ha interessa, espressamente e in modo formale, la conformità della copia all'originale (in questo caso non si ha giudizio di verificazione) ci si chiede se il documento, in mancanza di produzione dell’originale, possa essere valutato in qualche modo.
Secondo la S.C. “il giudice non resta vincolato alla suddetta contestazione della conformità, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza in questione ai fini dell'idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 cod. civ.”.
Si ricorda che il disconoscimento della copia rispetto all’originale è cosa diversa dalla contestazione del contenuto del documento (prodotto in copia).
Opposizione agli atti esecutivi per irregolarità della formula esecutiva
Un accenno, infine, ad un principio espresso dalla Corte nella pronuncia in commento che esula dal disconoscimento.
Le contestazioni in ordine alla illegittimità / irregolarità dell’apposizione della formula esecutiva nel titolo, secondo la Corte, “costituiscono motivo di opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione”.
La statuizione merita un accenno stante che le opposizioni all’esecuzione sono considerate quelle relative alla sussistenza o regolarità del titolo e che le opposizioni agli atti esecutivi dovrebbero riguardare tutta l’attività conseguente, nel senso di successiva, all’inizio dell’esecuzione, più precisamente dopo la notifica o richiesta del pignoramento. Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione, ed il precetto è considerato anteriore.
Va da se che la formula esecutiva è atto che viene formato ben prima dell’inizio dell’esecuzione.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 18074 dep. 05/07/2019
Rilevato che
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