Escluso dalla successione per indegnità chi nasconde o distrugge il testamento. Principi

Principi e onere della prova nella controversia per indegnità dell’erede che abbia nascosto, distrutto o alterato il testamento. Art. 463 c.c. Cassazione Civile Sentenza n. 17870/2019

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Escluso dalla successione per indegnità chi nasconde o distrugge il testamento. Principi

Il fatto.

Tizio riceveva dal padre, in una busta, il testamento con l’indicazione di aprirlo alla sua morte. Tizio confermava di avere ricevuto il testamento ma dichiarava di non essere più a sua disposizione in quanto consegnato a suo tempo alla madre. Madre già deceduta al momento della controversia per indegnità che ne è scaturita. I giudici di merito dichiarano l’indegnità.

Il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione Civile, la quale decide con sentenza n. 17870 pubblicata in data 3 luglio 2019.

 

Indegnità a succedere per l’erede che altera o distrugge il testamento: deroghe ...

E’ quanto previsto dall’art. 463 del codice civile che si riporta nella parte che ci interessa:

463. Casi d'indegnità
1. È escluso dalla successione come indegno:
… omissis ….
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Tuttavia giurisprudenza e dottrina hanno specificato che non sempre l’atto di sopprimere, celare o alterare il testamento produce automaticamente un caso di indegnità.

Ad esempio si è ritenuto che il testamento alterato non porti ad indegnità se il documento non era ideoneo ad essere considerato un valido testamento, in quanto carente di alcuni elementi essenziali. Oppure quando colui che ha soppresso o celato era indicato quale unico erede nello stesso documento.

Vi sono poi, ulteriori deroghe al principio, così come richiamate dalla sentenza in commento.

Sui legge nel provvedimento “La dottrina esclude l'applicazione della norma quando la soppressione sia bensì voluta, ma per fini degni di considerazione sociale, come quello di nascondere una situazione incresciosa”.

E ancora: “non incorre nell'indegnità l'erede favorito col testamento che, agendo contro i suoi interessi, lo nasconde o lo sopprime, dividendo con gli altri l'eredità”.

 

… elemento soggettivo

Non solo. Gli atti posti in essere dall’erede indicati al punto 5 dell’art. 463 c.c. devono essere compiuti con coscienza e volontà. E' richiesto uno specifico grado dell'elemento soggettivo. Ad esempio un incendio della casa che comporta la perdita del testamento non produce indegnità anche se dovuto a disattenzione colposa.

In proposito, afferma la Corte di Cassazione: “L'indegnità consegue a un comportamento volontario che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata: è ovvio che una soppressione colposa non produce indegnità”.

 

Onere della prova

Da parte di chi invoca l’indegnità, vale a dire l’attore della relativa controversia, è richiesta la prova della consegna del documento testamentario all’incolpato della perdita dello stesso. Non deve, del resto, provare che trattavasi di un testamento valido. La stessa corte fa riferimento al “verosimile carattere testamentario del documento sottratto”.

La dimostrazione della perdita “incolposa” del testamento, invece, compete alla persona che ne aveva avuta la consegna. Analogamente compete l’onere di dimostrare di averlo consegnato a terzi, come nel caso in questione, ove Tizio asseriva di aver dato la busta alla madre.

Il possesso del documento, pertanto, comporta una indubbia responsabilità, pena il rischio di vedersi dichiarare indegni alla successione.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 17870 dep. 03/07/2019


FATTI DI CAUSA.

Per quanto interessa in questa sede la presente causa lite è stata introdotta da C. M. nei confronti del fratello C. O. in relazione alla duplice successione dei genitori.

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