Esclusione del socio nelle SRL alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n. 16013 del 2019
Esclusione del socio nelle SRL anche alla luce dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16013/2019

L’esclusione del socio di una società di capitali è una fattispecie piuttosto delicata.
In primis è bene ricordare la differenza tra l’ipotesi di “esclusione” e quella di “recesso”, data la confusione che ogni tanto si trova in prassi.
Si possono considerare entrambe, in base al loro effetto, cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio.
Il recesso nel contratto sociale
Il recesso implica il diritto di un socio di uscire dalla società volontariamente, a seguito di una causa predeterminata, dalla legge o dallo statuto.
Il recesso è disciplinato dal codice civile, all’art. 2437 c.c. per le società per azioni, e all’art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata.
Il socio ha diritto a ottenere il rimborso della propria partecipazione, ovvero per quota della SRL o le azioni della SpA. Nelle SpA è possibile in determinati casi recedere solo per parte delle azioni.
Il rimborso dovrà essere almeno pari al valore reale (valore di mercato) della società. Per le SpA il valore è riferito al periodo antecedente l’assemblea, mentre per le SRL al momento in cui è comunicato il recesso dal socio alla società.
Il rimborso può avvenire mediante l’acquisto della partecipazione da parte di soci o terzi, o mediante utilizzo di riserve disponibili. In assenza si procede alla delibera di riduzione del capitale, e se anche ciò non è possibile, la società è posta in liquidazione.
Esclusione dalla società
L’esclusione implica invece il diritto della società di escludere il socio dalla compagine sociale per determinati motivi, a prescindere dalla sua volontà.
La disciplina è piuttosto differente tra i diversi tipi di società. Si denota l’interesse del legislatore della riforma del 2003 a dare una maggiore considerazione del socio nelle società di persone, e, seppure in misura ridotta, nella SRL. Nelle SpA si lascia invece più rilevanza al capitale in luogo della figura soggettiva del singolo socio.
In tema di società di persone, l’articolo 2286 c.c., dispone espressamente che l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
In tema di società di capitali, il legislatore nulla dispone per il caso di recesso per la Società per Azioni (SpA). L’unica eccezione è per il caso di mancato pagamento delle quote, secondo l’articolo 2344 c.c.
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
In tal caso, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Esclusione del socio nella Società a Responsabilità Limitata
Per la società a responsabilità limitata (SRL) sono disciplinati il caso di esclusione per mancata esecuzione dei conferimenti, come per la SpA, e il caso di esclusione per “giusta causa”, che vedremo meglio in seguito poiché crea diversi problemi applicativi.
In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (socio moroso), l’art. 2466 c.c. dispone che se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Quanto appena descritto si applica anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464 c.c., ovvero per il caso di conferimento di opera o servizi. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
La valutazione della quota deve essere riferita al valore minimo richiesto per il caso di recesso, a tutela del socio escluso. Si ritiene che non sia possibile neppure la modifica dell’atto costitutivo che fissi criteri di liquidazione della quota del socio escluso peggiorativi rispetto a quelli legali, pena la sua annullabilità (Tribunale di Milano 24 maggio 2007). In tal senso vi sono diversi tesi, ma quella seguita dalla citata decisione del Tribunale di Milano sembra la più tutelante e logica.
In tema di SRL, vi è un’altra previsione normativa, più generica.
L’art. 2473-bis c.c. prevede che “l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”. In tal caso si applicano le disposizioni relative al recesso (art. 2473 c.c.), esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
In generale anche l’esclusione prevede il rimborso, come per il caso di recesso, ad eccezione dei casi di impossibilità di vendita o rimborso della partecipazione, e con espressa esclusione del procedimento di riduzione del capitale.
Con riferimento al procedimento di esclusione, in mancanza di altre indicazioni dell’art. 2473-bis c.c., sembra preferibile ritenere applicabile il procedimento prescritto in tema di società di persone dall’art. 2287 c.c.
La esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
La mancanza di disciplina dell’ipotesi generale di esclusione, ovvero di quella residuale rispetto al socio moroso, nella società per azioni, lascia aperte diverse due ipotesi.
Si potrebbe sostenere che proprio in assenza di normativa in tal senso sia ammissibile.
In senso opposto sembra essersi espressa una recente giurisprudenza di merito, sostenendo che nelle società per azioni non sia ammissibile inserire nello statuto una clausola di esclusione per giusta causa in quanto il legislatore avrebbe espressamente non disciplinato nulla per le SpA in quanto in esse rileva più il capitale rispetto alla posizione soggettiva del socio.
Resta un punto discusso.
Tornando alla società a responsabilità limitata, l’art. 2473-bis parla espressamente di “specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa”.
Dottrina e giurisprudenza discutono ancora oggi sul reale significato di detta norma. Si può oggi sostenere che una più opportuna e anti-processualistica interpretazione della norma implichi la formulazione di una clausola statutaria con ipotesi ben delineate. E’ opportuno inserire vere e proprie ipotesi tassative, reali e non generiche, pena la nullità della clausola, e quindi della delibera di esclusione, con ripristino dell’escluso quale socio.
Si segnalano quali illegittime:
- la clausola di esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente Statuto, in quanto genericamente riferita all’art. 2286 c.c. e non avente la specificità richiesta dall’art. 2473-bis c.c. (Tribunale di Milano 28 febbraio 2014);
- la clausola statutaria che preveda l'esclusione del socio nell'ipotesi di svolgimento di attività in concorrenza con la società, se generica e non in considerazione di situazioni pregresse e reali (Tribunale di Milano 5 febbraio 2009).
Si segnala al contrario l’ammissibilità della clausola statutaria:
- compromissoria per il caso impugnazione della decisione di esclusione del socio di Srl (Tribunale di Milano del 25 novembre 2001);
- di esclusione per il caso di fallimento del socio, seppur vi sia parte della dottrina contraria; allo stesso modo si ammetterebbe l’ipotesi del concordato preventivo;
- di esclusione del socio che eserciti per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso degli altri soci, successivamente alla costituzione della società o comunque all’introduzione della suddetta clausola in statuto;
- di esclusione dalla società qualora il medesimo socio sia a sua volta una società e, senza il consenso dei restanti soci della partecipata, muti per qualsiasi causa la propria compagine sociale, anche in esito a operazioni di scissione o fusione (Massima Comitato Triveneto I.H.19).
Su tale argomento è tornata la Suprema Corte di Cassazione, che con Ordinanza della Sezione I n. 16013 depositata il 14.06.2019, si è trovata a decidere su un ricorso avverso la sentenza depositata il 19 marzo 2013 della Corte d'appello di L'Aquila che aveva rigettato l'impugnazione di un lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la nullità della deliberazione adottata da una SRL il 19 luglio 2004 a maggioranza dall'assemblea straordinaria, nella parte in cui aveva introdotto nell'atto costitutivo della società la modifica dello statuto, limitatamente alla possibilità di disporre l'esclusione del socio che "compia atti che rechino nocumento o turbativa alla gestione sociale", al divieto, per il socio della cui esclusione si tratta, di intervenire in assemblea e, infine, all'immediata efficacia dell'espulsione.
La Suprema Corte, nel ripercorrere brevemente i fatti di causa e nel rigettare il ricorso, conferma quanto già detto in precedenza.
E’ nulla l’introduzione, in uno statuto di società a responsabilità limitata, di una causa di esclusione del socio del tutto generica, rappresentata dal compimento di "atti che rechino nocumento o turbativa alla gestione sociale".
E’ nulla la clausola che vieti al socio di intervenire in assemblea e che implichi l'immediata efficacia della esclusione (come si ritrova anche nella Massima del Comitato Triveneto I.B.2). In tal caso la Corte ha ravvisato la violazione dei principi sanciti dall'art. 2379 cod. civ., a mente del quale vanno ricondotte nell'area della nullità le modificazioni dell'atto costitutivo incidenti direttamente sulla posizione personale dei soci non adottate all'unanimità, e dall'art. 2479-ter, terzo comma, cod. civ., in quanto la modifica impediva all'escluso di avere contezza dei motivi di risoluzione del rapporto associativo in data anteriore alla notifica dell'atto deliberativo, allorquando, tuttavia, proprio a causa dell'immediata efficacia dell'esclusione, egli, avendo perduto la qualità di socio, non avrebbe avuto il diritto di consultare gli atti della società né di avvalersi degli strumenti di difesa previsti dalla legge (art. 2479-ter cod. civ.) e dal contratto per i soli soci.
Avv. Davide G. Daleffe
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 16013 dep. 14/06/2019
FATTI DI CAUSA
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