Falsa denuncia di smarrimento di un documento costituisce falso ideologico
Configurabile il reato di falsità ideologica ex art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando funzionale al rilascio del duplicato. Cassazione Sentenza 10309/2019

Denuncia per falso smarrimento di un documento: falsità ideologica in atto pubblico
L'imputato veniva tratto in giudizio per avere denunciato falsamente lo smarrimento della propria carta di identità, al contrario consegnata ad un creditore a garanzia del pagamento di un debito.
A seguito di tale condotta, l'imputato veniva condannato per il reato di cui all'art. 483 c.p., quindi per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Nell'unico motivo del ricorso per cassazione, la difesa deduceva l'inosservanza di legge e vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva la natura colposa della condotta dell'imputato, il quale o aveva effettivamente perso la sua carta di identità o aveva dimenticato di averla data a qualcuno. Inoltre, la difesa sosteneva che l'atto incriminato, la denuncia di smarrimento, non era destinato a provare i fatti in esso affermati.
Configura falsità ideologica la falsa denuncia di smarrimento di un documento preordinata al rilascio del duplicato
Nel dichiarare inammissibile (con riferimento all'elemento soggettivo) e infondato (con riferimento all'elemento oggettivo) il motivo di ricorso, la Suprema Corte richiama la giurisprudenza in argomento, come fatto dalla Corte territoriale.
Invero, è configurabile il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento, quandunque la denuncia costituisca presupposto necessario per il rilascio del duplicato, in quanto l'atto ha una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria1.
Nel procedimento amministrativo, infatti, la denuncia di smarrimento opera quale presupposto essenziale per ottenere una nuova carta di identità sostitutiva di quella smarrita, attraverso l'annotazione dello smarrimento negli schedari del Comune, «comprovando sia la provenienza della dichiarazione da persona legittimata ad ottenere il duplicato, sia il dato oggettivo della perdita del documento, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi».
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 - Cfr. per la carta di identità Sez. 5 n. 33848 del 19/04/2018, n. 7995 del 15/11/2013, n. 45208 del 17/10/2001 e n. 8891 del 16/05/2000. Cfr. per la patente di guida Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016. Cfr. per il certificato di proprietà di un'autovettura Sez. 5 n. 8058 del 26/01/2006. Cfr. per il certificato d'uso di un motore marino Sez. 5 n. 18587 del 04/03/2004.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 10309 dep. 08/03/2019
RITENUTO IN FATTO
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