Giudizio abbreviato e appello del PM: l'istruzione dibattimentale va rinnovata

Costituzionalmente legittima la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello proposto dal PM della sentenza assolutoria pronunciata nel giudizio abbreviato. Corte costituzionale sentenza n. 124/2019.

Giudizio abbreviato e appello del PM: l'istruzione dibattimentale va rinnovata

La questione di legittimità costituzionale: rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'appello proposto dal PM nell'ambito del giudizio abbreviato "allo stato degli atti"

Il giudizio di legittimità costituzionale1 riguardava l’art. 603, co. 3-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, co. 58, L. 103/2017 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario" (in questa rivista: Speciale Riforma penale: scheda analitica e sistematica modifiche al Codice di Procedura. Parte II ) con riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) «nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen».

Il giudice a quo rilevava che l’art. 603, co. 3-bis, c.p.p. escludesse in astratto la necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quandunque il giudizio di prime cure fosse stato celebrato con rito abbreviato "allo stato degli atti", in forza del consenso esplicito reso dall’imputato. Tuttavia, si deduceva altresì che una simile interpretazione sarebbe smentita dalle Sezioni Unite, che anche prima dell’introduzione della novella legislativa avevano affermato la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche nei processi celebrati con rito abbreviato, in ossequio ai principi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 6 CEDU2.

Ad avviso della Corte remittente, l’art. 6 CEDU attribuirebbe all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni, ma tale diritto sarebbe rinunciabile a fronte dei vantaggi processuali connessi alla scelta di un rito alternativo, tanto che tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo a cui si sono ispirate le sentenze delle Sezioni Unite in materia riguarderebbero processi celebrati con rito ordinario.

Per tale motivo, la disposizione così interpretata mostrerebbe tali profili di incostituzionalità:

- violazione dell'art. 111, co. 2, Cost., che sancisce il principio della ragionevole durata del processo, tant'è che il Legislatore ha perseguito con il rito abbreviato finalità deflattive, invece frustrate dal ritenuto necessario svolgimento dell'attività istruttoria in grado di appello ancorché la rinuncia espressa dall'imputato sarebbe da intendersi riferita all’intera vicenda processuale, per nulla limitata al primo grado del giudizio;

- violazione dell'art. 111, co. 2, Cost., che sancisce il principio di parità tra accusa e difesa, posto che l’obbligo di procedere a istruzione dibattimentale nel secondo grado di un giudizio abbreviato altererebbe irragionevolmente la simmetria tra il diritto dell’imputato a beneficiare della riduzione di un terzo della pena e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e “cartolarizzate” nelle indagini preliminari;

- violazione dell'art. 117, co. 1, Cost., poiché in tutti i casi in cui la prova rinnovata consista nell’esame della persona offesa, avrebbe a violarsi la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata giusta D. Lgs. 212/2015, in quanto l'eventuale ulteriore audizione della persona offesa che ne riviene imposta viola l’art. 20 di tale direttiva che prescrive la limitazione al minimo del numero delle audizioni della vittima di reato.

 

Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la giurisprudenza precedente alla novella legislativa

La giurisprudenza della Corte EDU ha stimolato la giurisprudenza italiana in un ripensamento dei presupposti della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con riferimento alle ipotesi di impugnazione di una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, ritenendo incompatibile con l'art. 6 CEDU un giudizio di appello che si concluda con la condanna dell’imputato già assolto in primo grado, senza che le prove dichiarative sulla cui base egli era stato assolto siano state nuovamente assunte davanti al giudice di appello, ciò anche nell’ipotesi in cui né l’imputato né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni3. Principi recentemente enunciati anche nei confronti dell’Italia4.

La Corte di cassazione già in passato aveva recepito la giurisprudenza convenzionale attraverso una interpretazione conforme alla CEDU delle disposizioni del codice di procedura penale5. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 2016 hanno affermato che il giudice di secondo grado, ove intenda riformare una sentenza di proscioglimento sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, debba procedere anche d’ufficio alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, al contrario rilevando il vizio motivazionale censurabile in ex art. 606, co. 1, lettera e), c.p.p., rinnovazione doverosa anche nei giudizi celebrati nelle forme del rito abbreviato, dovendosi anche in tal caso valorizzare il criterio, «da ritenere di carattere generalissimo», del convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.

Quest'ultimo corollario non veniva accolto dalla Sezione III6, per cui il contrasto veniva ancora una volta risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 18620 del 2017 che ribadivano quanto statuito precedentemente sull’obbligatorietà della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello anche nell’ambito di giudizio abbreviato non condizionato, non bastando «una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice», occorrendo anzi una «forza persuasiva superiore», che non deriva da un'asserita e non fondata superiorità della decisione del giudice d'appello, bensì dal metodo orale dell’accertamento, unica via in grado di qualificare la decisione in termini di «certezza della colpevolezza».

 

Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la riforma dell'art. 603 c.p.p.

Con l'introduzione dell'art. 3-bis nell'art. 603 c.p.p. ad opera della L. 103/2017, il Legislatore ha recepito quanto maturato in materia nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».

Tuttavia, il tenore letterale non chiariva espressamente se l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale valesse anche nel giudizio celebrato con il rito abbreviato, tant'è che le Sezioni Unite con sentenza n. 14800 del 2018 hanno affermato che l’interpolazione legislativa non contempla eccezioni di sorta, consentendo l’applicabilità della nuova regola ad ogni tipo di giudizio, anche quello celebrato con rito abbreviato, posto che il dubbio sulla fondatezza dell'accusa può ragionevolmente essere superato «solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d’appello», fermo che «la rinuncia al contraddittorio […] non può riflettersi negativamente sulla giustezza della decisione, né può incidere sulla prioritaria funzione cognitiva del processo».

 

Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la riforma dell'art. 603 c.p.p.

La Corte costituzionale, pur ritenendo ammissibile la questione, la destituisce di fondatezza nel merito.

Il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile se frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa7. Un vulnus alla ragionevole durata del processo può ricavarsi solo da norme procedurali «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza»8. La necessità di un contatto diretto del giudice con i testimoni, «metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile», è imposta dall’esigenza di far cadere l’«implicito dubbio ragionevole determinato dall’avvenuta adozione di decisioni contrastanti», anche nell’ambito di un giudizio che nasce come meramente “cartolare”9. Tale dubbio è superabile soltanto attraverso la «forza persuasiva superiore» della motivazione del giudice d’appello fondata sull’ascolto diretto delle testimonianze decisive10.

Secondo il Giudice delle leggi, tale interesse è direttamente connesso tanto all’essenza del principio del “giusto processo” sotteso all’intero art. 111 Cost., quanto alla presunzione di innocenza proclamata dall’art. 27, co. 2, Cost.. Nella prospettiva dell’imputato, poi, ciò è preferibile rispetto al suo stesso diritto a una sollecita definizione della propria vicenda processuale fondato sull’art. 111 Cost. e sull’art. 6 CEDU.

Con riferimento alla rinuncia dell'imputato al diritto di "difendersi provando" espressa mediante la richiesta di giudizio abbreviato , la norma costituzionale si limita a permettere che la prova possa in casi eccezionali formarsi al di fuori del contraddittorio, in particolare allorché l’imputato vi consenta. Tuttavia, non si apprezza alcuna prescrizione a ché tale modalità di giudizio debba necessariamente involgere ogni fase del processo. La norma costituzionale manda al Legislatore affinché provveda secondo il suo discrezionale apprezzamento, in modo che il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità tale da poter assicurare l’obiettivo ultimo della correttezza della decisione11.

In nessun modo, poi, verrebbe compromesso il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il co. 3-bis dell'art. 603 c.p.p. configura un dovere a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, dunque da realizzare anche d'ufficio. L'unica asimmetria è semmai rinvenibile tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione e quelli vigenti in caso di appello dell’imputato contro la sentenza di condanna. Asimmetria tuttavia funzionale in un processo che «non presenta affatto un’architettura simmetrica», alla luce del principio posto dall’art. 27, co. 2, Cost., operante solo pro reo e non per le altre parti del processo12.

È infine infondata anche l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 20 Direttiva 2012/29/UE, che prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo, in quanto l'art. 20 della Direttiva dispone che «fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: ... b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale». Un divieto, pertanto, che riguarda la sola fase delle indagini preliminari ("indagini penali", nel lessico del Legislatore europeo) e non esteso alla fase del processo, senza contare che tale divieto fa comunque salvi i «diritti della difesa», tra i quali si iscrive il diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Promosso dalla Corte d’appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. N., con ordinanza del 20 dicembre 2017, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018

2 Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2017, n. 18620, che smentisce Sez. III, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242), (è citata).

3 ex plurimis, Corte EDU, sentenza 28 febbraio 2017, Manoli contro Moldavia, paragrafo 32; sentenza 15 settembre 2015, Moinescu contro Romania, paragrafo 36; sentenza 4 giugno 2013, Hanu contro Romania, paragrafo 40; sentenza 9 aprile 2013, Manolachi contro Romania, paragrafo 50; sentenza 20 marzo 2012, Serrano Contreras contro Spagna, paragrafo 40; sentenza 5 luglio 2011, Dan contro Moldavia, paragrafi 30-33; sentenza 19 febbraio 1996, Botten contro Norvegia, paragrafo 39; Corte EDU, sentenza 9 aprile 2013, Flueraş contro Romania, paragrafo 60.

4 Corte EDU, sentenza 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, paragrafo 45

5 ex plurimis, Sez. II, sentenza 27 novembre 2012, n. 46065.

 

6 Sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242. Ancor prima Sez. II, sentenza 30 luglio 2014, n. 33690 e Sez. III, sentenza 4 novembre 2014, n. 45456

7 Ex plurimis, sentenza n. 159 del 2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008.

8 Sentenza n. 148 del 2005; sentenza n. 23 del 2015; sentenze n. 12 del 2016; sentenze n. 63 e n. 56 del 2009; sentenza n. 26 del 2007.

9 Cass., sez. un., n. 18620 del 2017.

10 SS.UU., n. 14800 del 2018.

11 Sentenza n. 184 del 2009.

12 SS.UU. n. 14800 del 2018.

 

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Di seguito il testo di

Corte costituzionale Sentenza n. 124 dep. 23/05/2019

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), promosso dalla Corte d’appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. N., con ordinanza del 20 dicembre 2017, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.

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