Il direttore della testata giornalistica telematica è responsabile per quanto pubblicato
Il termine stampa definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti strutturali e funzionali propri di un giornale, ricomprendendo anche le testate giornalistiche telematiche. Cassazione, sentenza 1275/2019

Direttore responsabile di una testata telematica: punibile per omesso controllo
Imputato il direttore responsabile di una testata telematica (art. 57, 595 co. 3 c.p. e art. 13 L. 47/1948), la Corte di Appello dichiarava non doversi procedere per avvenuta prescrizione, confermando la sentenza di condanna agli effetti civili.
In ricorso per cassazione, l'imputato denunciava inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di applicare l'art. 57 c.p. ai direttori di testate telematiche.
Nel dichiarare infondata la censura spiegata in ricorso, la Suprema Corte ripercorre il movente interpretativo (evolutivo e per nulla analogico) che giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 57 c.p. anche al direttore responsabile della testata giornalistica telematica.
Stampa telematica e cartacea: assimilazione strutturale e funzionale
Chiaro che l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine facebook)1, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 L. 47/19482.
La Suprema Corte valorizza l'assimilazione strutturale e funzionale della stampa online alla stampa tradizionale. Invero, un quotidiano o un periodico telematico è strutturato come un quotidiano o un periodico tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile. Inoltre, è apprezzabile anche la peculiare connotazione funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale. Da cui l'irragionevole incongruenza del ritenere, secondo la Suprema Corte, che la testata giornalistica telematica non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per la testata giornalistica tradizionale.
Ragionanando altrimenti, si legittimerebbe un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete.
Tali caratteristiche strutturali e funzionali rende la stampa online non paragonabile agli altri mezzi informatici di manifestazione del pensiero, in cui chiunque può inserire dei contenuti.
Il concetto di stampa nella legge 47 del 1948
L'art. 1 L. 47/1948 definisce esplicitamente l'accezione tecnica di stampa, quale riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisicochimici.
Tuttavia, il termine "stampa" ha anche un significato figurato, indicando «i giornali in ogni loro forma divulgativa e che sono strumento elettivo dell'informazione». Non può infatti ignorarsi che la Costituzione e la richiamata L. 47/1948 sono entrate in vigore quando gli altri mass media (televisione e web) non erano operativi3. Di talché, il termine stampa «definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale», vale a dire testata e periodicità regolare delle pubblicazioni, da un lato, e raccolta critica di notizie legate all'attualità e dirette al pubblico per renderlo consapevole, dall'altro.
Tale concetto di "stampa", dopo tutto, non è estraneo alla L. 47/1948, in quanto l'art. 1 evoca il requisito della destinazione alla pubblicazione, quindi alla diffusione dell'informazione, mentre l'art. 2 e ss. dettano la disciplina per i giornali e i periodici di ogni altro genere, con riferimento alle indicazioni obbligatorie che in essi devono comparire, ai requisiti richiesti per rivestire il ruolo di direttore responsabile, all'obbligo di registrazione, all'obbligo di rettifica4.
Stampa e testate online: interpretazione evolutiva e non analogica
Il significato attribuito al termine "stampa" dalla L. 47/1948 è connesso alle tecnologie dell'epoca, ciò non impedendo di accreditare un'interpretazione estensiva della nozione, coerente con il significato linguistico e con il dettato costituzionale.
Si tratta, come spiega la Corte, «di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva - nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, il senso autentico della L. n. 47 del 1948, art. 1, - sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza con il dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost.».
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto superato il concetto di stampa di "gutenberghiana" memoria, per approdare ad un concetto, invece, in linea con l'evoluzione tecnologica degli attuali mezzi di informazione telematica.
Tale interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" non riguarda tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero, bensì solo quelli che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio5.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16751 del 19/02/2018 Ud. (dep. 16/04/2018)
2 Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015).
3 Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015).
4 Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015).
5 «Non dimentica questo Collegio come la giurisprudenza precedente a quella da ultimo citata avesse espresso un principio contrario a quello che si intende qui riaffermare (cfr. 4 Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248507 Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248507), tuttavia deve essere precisato che, se si accogliesse la teoria qui avversata, si verrebbe a determinare un'evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Si legittimerebbe, cioè, un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 1275 dep. 11/01/2019
RITENUTO IN FATTO
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