Il docente non è sempre responsabile dei danni cagionati da terzi esterni alla scuola

È necessario un esame controfattuale al fine di individuare il comportamento dell’insegnante idoneo a prevedere ed evitare il danno cagionato da un soggetto esterno alla scuola. Cassazione sentenza 4719/2019

Il docente non è sempre responsabile dei danni cagionati da terzi esterni alla scuola

Culpa in vigilando dell'insegnante e condotta del terzo esterno alla scuola

A causa di una cartella lanciata dall'esterno dell'istituto scolastico all'interno della classe, si frantumava il vetro della finestra, le cui schegge attingevano all'occhio dello studente minore. I genitori del minore citavano in giudizio, oltre al MIUR e all'Istituto scolastico, anche l'insegnante e gli esercenti la potestà sul minore responsabile del getto della cartella.

Questi ultimi venivano condannati a risarcire i danni occorsi, mentre si affermava il difetto di legittimazione passiva dell’insegnante, ritenendo che il danno fosse dipeso esclusivamente dalla culpa in vigilando dei genitori del minore danneggiante.

La Corte di appello, invece, estendeva la responsabilità anche all’insegnante, ritenendo che non avesse fornito la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, ai sensi dell’articolo 2048 c.c., quindi in solido al MIUR. Si riteneva che tale comportamento dovesse essere ritenuto particolarmente grave in quanto, stante la vicinanza dell’aula alla strada pubblica, e tenuto conto della giovane età dei discenti, sia l’insegnante sia il plesso scolastico avrebbero dovuto apprestare maggiore vigilanza sugli alunni esposti a maggiori rischi provenienti dall’esterno.

 

Culpa in vigilando dell'insegnante: necessario individuare la condotta ritenuta in concreto esigibile

Nell'interposto ricorso per cassazione, il docente criticava la presunzione di culpa in vigilando, sostenendo che «la sussunzione del caso sotto l’articolo 2048 c.c. avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione del fatto che il danneggiante non apparteneva al plesso scolastico ma era un terzo estraneo, sicche’ neppure sarebbe stato esigibile, da parte dell’insegnante presente in quel momento in aula, un comportamento correttivo nei confronti del medesimo. Il comportamento del terzo avrebbe dovuto essere valutato quale non prevedibile ne’ normale, ascrivibile al fortuito e dunque in alcun modo imputabile all’insegnante».

La Suprema Corte gha confermato l'assunto difensivo.

Secondo la Corte, la sentenza di secondo grado non ha valutato quale fosse condotta in concreto esigibile dell'insegnante, tenuto conto dello stato dei luoghi, per evitare che un terzo esterno all'istituto scolastico tenesse una condotta lesiva dei discenti all’interno della classe durante lo svolgimento della lezione.

In casi simili, infatti, si rende necessario un plausibile esame controfattuale, al fine di individuare il comportamento dell’insegnante idoneo ad evitare il danno, per valutare in concreto la prevedibilità, quindi l’evitabilità dell’evento lesivo.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza n. 4719 dep. 19/02/2019

 

FATTI DI CAUSA

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