Infortunio all’alunno per attività sportiva svolta all’interno della scuola
L’attività sportiva anche se svolta all’interno di struttura scolastica non perde il carattere di rischio connaturato alla tipologia di sport. Onere della prova per l’infortunio all’alunno. Cassazione Ord. n. 9983/2019

Lesione subita da uno studente nella palestra della scuola
Il fatto. Uno studente durante una partita di pallamano, in una azione di recupero della palla, non spinto dall’avversario, scivolava e andava a sbattere contro una panchina posta a lato del campo riportando lesioni.
Veniva promossa azione di risarcimento del danno, ex art. 2048 c.c., da parte dei genitori dello studente contro la scuola, richiamando la mancanza di delimitazione del campo come previsto dalle normative sportive.
I giudici del merito respingevano la domanda non essendo stato provato il nesso fra condotta ed evento.
Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con Ordinanza n. 9983 depositata in data 10 aprile 2019, la quale riassume i principi di diritto riguardanti l’infortunio sportivo in generale e in particolare quello scolastico.
Risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo
Nell’attività sportiva è insito uno rischio dovuto alla stessa natura dello sport. Contatti fisici involontari, cadute accidentali e scivoloni sono eventi che possono verificarsi indipendentemente dalla responsabilità altrui.
Si dovrà, quindi, ricercare se l’evento lesivo abbia un autore, vale a dire se sia causato da un terzo, oppure no.
In caso positivo dovrà esaminarsi se l’azione causativa del danno sia stata effettuata in spregio alle regole del gioco oppure no.
La Corte di Cassazione ricorda che in termini generali, “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta l'atto sia a questa funzionalmente connesso … rientrando cioè nell'alea normale della medesima”.
Responsabilità dell’ente gestore della struttura scolastica
Qualora l’attività sportiva sia esercitata dagli alunni all’interno di una struttura scolastica e/o dell’attività scolastica, l’indagine si allarga sulla potenziale responsabilità, oltre che di un eventuale altro giocatore, anche della gestione della struttura, palestra o campo di gioco.
Possono, infatti, darsi due diversi campi di indagine della responsabilità:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Si da, tuttavia, un terzo caso: la responsabilità dell’ente scolastico non viene meno qualora la responsabilità dell’accaduto sia imputabile ad altro giocatore se l’evento si sarebbe potuto evitare con la predisposizione, da parte della stessa scuola, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
In tal senso, ricorda la Corte si deve inquadrare l’obbligo di svolgere attività di illustrazione e spiegazione della difficoltà dell'attività da svolgersi e/o del gioco in generale. Analogamente la scuola dovrà predisporre cautele adeguate affinché gli studenti possano svolgere l’attività in condizioni di sicurezza, quindi dotando di protezioni e/o altre misure di sicurezza.
La presenza di una panchina a bordo campo, si è ritenuto, non potersi considerare fonte di responsabilità (“ … la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente in sé una insidia … ”).
Per concludere, nel caso di specie, la corte del merito, con provvedimento confermato dalla S.C., ha ritenuto che l’infortunio si fosse verificato con modalità tali da non potere essere impedito, e rientrare l'evento nell'alea normale dell'attività sportiva cui nella specie lo studente odierno ricorrente ha preso parte.
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Per altri articoli in materia, vedi “Il docente non è sempre responsabile dei danni cagionati da terzi esterni alla scuola” e “Danni all'alunno: responsabilità della scuola e prova liberatoria”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sezione III, Ordinanza n. 9983 dep. 10/04/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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