La 'notifica di persona' del decreto di fissazione udienza prefallimentare - art. 15 L F.
Le modalità di notifica, a cura del creditore, del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, e possibilità di notificare alla residenza del legale rappresentante della società. Cassazione Civile Ordinanza n. 642/2019

Corte di Cassazione Sez I Civile, Ordinanza n. 642 dep. 14/01/2019 si sofferma e chiarisce il coordinamento fra art. 15 co. 3 della legge fallimentare, che prevede la notifica “di persona”, con l’art. 145 cod. proc. civ. che regolamenta la notifica al domicilio o residenza dell’amministratore della società nel caso in cui non sia possibile la notifica presso la sede sociale.
Come è noto, a seguito dell’istanza di fallimento il Tribunale fissa l’udienza di comparizione del fallendo; ricorso e decreto vengono notificati alle parti, ai sensi dell’art. 15 della legge fallimentare, a cura della cancelleria mediante notifica telematica, via PEC.
Il terzo comma di detta norma prevede che nel caso in cui la notifica non vada a buon fine passa al creditore istante l’onere di provvedere alla notifica e ciò mediante notifica personale. Riportiamo per completezza il terzo comma dell’art. 15 l.f.:
“ … Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.
Sempre per completezza riportiamo il primo comma dell’art. 107, dpr n. 1229/59:
“L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. "
Il creditore istante, pertanto, dovrà chiedere all’ufficiale giudiziario che la notifica sia effettuata di persona (c.d. “A MANI”).
Potrà affermarsi, quindi, che l’inciso “di persona” vada a coinvolgere il dettato dell’art. 145 c.p.c. che regolamenta la notifica alla residenza o domicilio del legale rappresentante della società (al liquidatore, nel caso di specie) ?
Notifica dell’istanza di fallimento (e successivo decreto) alla residenza del legale rappresentante.
Secondo la Corte di Cassazione “Il richiamo all'art. 107, comma 1, d.P.R. 1229/1959 deve essere inteso quale esclusione della generale possibilità per l'Ufficiale giudiziario di provvedere, al di fuori del Comune ove ha sede il suo ufficio, a una notifica a mezzo posta o, su richiesta del notificante, ...”
L’ufficiale giudiziario non potrà notificare il ricorso-decreto mediante invio postale al di fuori dell’area territoriale di sua competenza.
Dovrà, invece, effettuare un accesso in loco “ … per ricercare il debitore presso la sua sede, come pubblicizzata presso il registro delle imprese” e, nel caso in cui ivi non rinvenga alcuno “ … ricorrere subito dopo al deposito presso la casa comunale”.
E qui si ferma la procedura ed ogni ulteriori ipotesi (notifica al legale rappresentante) deve essere scartata.
Afferma la S.C.: “La giurisprudenza di questa Corte è poi ferma nel ritenere che la norma abbia introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, sicchè va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c … nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez I Civile, Ordinanza n. 642 dep. 14/01/2019
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 26 maggio 2015, dichiarava, su iniziativa del creditore P.A. s.r.l., il fallimento di F&S s.r.l. in liquidazione.
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