Reato di abuso edilizio per l’uso di un ex magazzino quale luogo di culto

Urbanistica: la moschea in un ex magazzino senza cambio di destinazione d’uso è abuso edilizio. Luogo di culto e cappella privata. Cassazione SS. UU. penali, Sentenza n. 36689/2019

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Reato di abuso edilizio per l’uso di un ex magazzino quale luogo di culto

Le SS. UU. penali della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 36689 depositata in data 30 agosto 2019, esaminando il caso della trasformazione in luogo di culto di un immobile precedentemente adibito a magazzino (categoria C2), fanno il punto sul concetto di luogo di culto e sulla realizzazione del reato di abuso edilizio per carenza di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, in particolare la sanzione penale prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La difesa tentava di fa leva sul diritto di associazione e di professare liberamente la propria fede religiosa, diritti costituzionalmente garantiti, tanto da tentare di sollevare, anche, una eccezione di incostituzionalità, disattesa dalle SS.UU.

Il fatto, del resto era piuttosto chiaro, così come accertato: a fronte della attuale destinazione dell’immobile a magazzino gli accertatori rinvenivano, in una certa data, 400 persone intente nella preghiera, bagni con rubinetti per le abluzioni, un orario delle preghiere, pavimento ricoperto di tappeti, nonché uno spazio, separato da un vetro divisorio, con un cartello riportante la dicitura "riservato alle donne", ecc.

Ciò nondimeno le SS.UU. approfittano del caso per esaminare i principi che regolano il diritto di culto.

 

La questione di costituzionalità.

Il fatto riguarda l’utilizzo dell’ex magazzino, ubicato nella regione Lombardia, quale moschea.

A fronte dell’apertura di numerose moschee nel territorio la Regione Lombardia, negli anni è intervenuta con nuove leggi regionali per regolare i nuovi insediamenti.

Secondo parte ricorrente, tale evoluzione normativa “avrebbe de facto reso impossibile per i professanti la fede musulmana aprire un luogo di culto. La L. Reg. n. 2/2005, infatti, per la costruzione di luoghi di culto avrebbe previsto requisiti impossibili da realizzare, tanto da incontrare la censura della Corte Costituzionale la quale aveva riscontrato come, avendone tale legge subordinato la costruzione, per le confessioni prive di una intesa con lo Stato, al previo avallo della Giunta regionale che, tuttavia, ad oltre un anno di distanza, non era stata ancora istituita, avrebbe reso di fatto impossibile per un professante di religione musulmana (religione senza intesa) edificare un proprio luogo di culto”.

Cita, inoltre, diverse pronunce del TAR Lombardia e precedenti eccezioni di incostituzionalità fondate sostanzialmente sul medesimo motivo di fatto.

Risposta della Corte

Le SS.UU. ricordano che “sul bilanciamento dell'interesse al libero esercizio del proprio culto, da un lato, e gli interessi pubblici immanenti alla pianificazione urbanistica, dall'altro, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata con due sentenze, le sentenze nn. 52 e 63 del 2016”.

La stessa Corte Costituzionale del resto non censura la disposizione normativa (regionale) che crei differenziazioni poiché “l'eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica che a tutte ‘debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come 'è naturale allorché si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione’”.

 

Concetto di destinazione d’uso e suo mutamento.

Premesso che la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile, le SS.UU. ricordano che secondo un costante orientamento della giurisprudenza “la destinazione d'uso non si identifica con l'impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo la nozione di "uso" urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell'immobile, come individuata nel titolo edilizio, non rilevando eventuali utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori”.

E ne deriva che “Costituisce pertanto "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché ciò avvenga tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico”.

 

Luogo di culto privato e destinazione d’uso

Da quanto sopra menzionato è facilmente comprensibile che il semplice esercizio della preghiera in un luogo privato non costituisce di per se mutamento della destinazione d’uso dovendosi, invece, per tale scopo, tenere conto di molteplici fattori.

Affermano le SS.UU. “la destinazione d'uso religioso, come uso difforme dalla destinazione originaria, deve essere adeguatamente supportata dalla natura e dalla tipologia dell'opera realizzata o da una documentazione che accerti il fine religioso svolto sull'immobile, come esclusivo e indiscriminato”.

Per quanto riguarda l’assenza di opere, continua la Corte, “… il mutamento di destinazione rilevante ai fini della creazione di luoghi di culto è quello che altera, sia pure senza opere, la funzione originaria dell'immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa. In tal caso l'immobile perde la destinazione originariamente assentita per assumere la funzione diversa che gli viene assegnata”.

 

L’elemento soggettivo dell’abuso edilizio

Considerata la natura contravvenzionale del reato sanzionato all’art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380., ne consegue la punibilità anche a titolo di colpa.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, SS. UU. penali, Sentenza n. 36689 dep. 30/08/2019

 

RITENUTO IN FATTO

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