Necessaria la responsabilità del vettore per la richiesta di risarcimento danni del trasportato

Nessuna azione è data al trasportato contro il conducente del veicolo vettore se quest'ultimo non sia almeno corresponsabile del sinistro stradale. Cassazione civile Sentenza n. 4147/2019

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Necessaria la responsabilità del vettore per la richiesta di risarcimento danni del trasportato

Rilevante la novità costituita dalla rilettura da parte della terza sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4147 depositata in data 13 febbraio 2019) dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sulla richiesta di danno promossa dal trasportato verso il trasportante (vettore).

Possiamo sorvolare sulla complessa vicenda processuale che sta alle spalle della novità. La Corte prende spunto da tale vicenda per esaminare compiutamente gli elementi della fattispecie normativa, ponendo in relazione le apparenti contraddizioni delle disposizioni contenute nell’art. 140 e 141 Cod. Ass.

L’analisi si sofferma, in particolare, sulla sussistenza di un profilo di oggettività della responsabilità del conducente vettore, stante l’inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Il comma 1 dell’art. 141 (per l’intero articolato vedasi in nota 1) prescrive che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro … , fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ...”.

L’interpretazione prevalente ritiene che la noma contenga una sorta di semplificazione a favore del trasportato il quale rimane esonerato dal compito di portare la prova della responsabilità e della eventuale suddivisione della responsabilità fra veicoli potendosi limitare a rivolgere la domanda di risarcimento al proprio conducente.

Il conducente del veicolo trasportante rimane, secondo detta interpretazione, sempre e comunque tenuto al risarcimento del danno al trasportato indipendentemente dall’accertamento della responsabilità 2.

La Corte, quindi, si chiede se ciò comporti, in definitiva, la realizzazione di una fattispecie di responsabilità oggettiva del vettore ed è appunto da questa analisi che parte la ricostruzione del dettato normativo.

 

L’esenzione dall’onere della prova della responsabilità ha carattere processuale.

Partendo dall’assunto che chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla effettiva distribuzione della responsabilità, né, di conseguenza, di operare la dimostrazione tesa a superare il principio di corresponsabilità paritaria dell’art. 2054 c.c., secondo la S.C. l’art. 141 cod. ass. determina lo strumento processuale che concretizza il diritto risarcitorio, in punto di onere di prova, al fine di agevolare l’ottenimento semplificato del risarcimento da parte del terzo trasportato il quale, in definitiva, è parte terza e vittima dell’incidente stradale.

Ritenendo la S.C. che la “lettura maggioritaria è stata, per così dire, "abbagliata" dall'intento di agevolazione e accelerazione della tutela del trasportato”, tale elemento processuale (inversione dell’onere della prova o agevolazione probatoria) non arriva ad intaccare l’elemento sostanziale, vale a dire la doverosa ricerca della responsabilità.

 

Responsabilità del vettore e caso fortuito

La Corte si sofferma ad analizzare il significato dell’inciso “salvo il caso fortuito”, e lo interpreta secondo la più estesa definizione di ogni evenienza proveniente al di fuori della sfera di controllo del vettore e, quindi, non solo evento naturale ma anche evento umano, compreso il comportamento del conducente di altro veicolo (“… deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro ...”).

La permanenza di un tale inciso rende chiara la sussistenza di un elemento sostanziale della fattispecie che non elimina, anzi, dall’onere della ricerca della colpevolezza.

Afferma la Corte che “se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, sarebbe stato logico - e più che mai per l'incipit sul caso fortuito - che l'inciso in questione fosse stato: "a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente"”, mentre ha scelto altra formula.

E più espressamente, ancora, afferma la S.C.: “La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto”.

 

In conclusione, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto:

 

l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.

 

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1 - L’art. 141 Cod. Ass.:
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150
.”

L’art. 140 Cod. Ass:
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n. 4147 dep. 13/02/2019

 

1. A seguito di sinistro stradale avvenuto il _______ a _________, in cui si erano scontrate una Ford Fiesta - guidata da D.B.C. e di proprietà di D.B.O.D., assicurato con Piemontese S.p.A., poi Italiana Assicurazioni S.p.A. - e un veicolo Rover - guidato da IO.GI., di proprietà di I.P., assicurato con Zurich Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Zurich Insurance Public Limited Company), e sul quale erano trasportati L.C., R.E. e D.C.D. - e in cui decedevano IO.GI. e L.C. e riportavano lesioni R.E. e D.C.D., veniva instaurata una pluralità di cause.

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