Non è cosi facile impugnare un testamento, neppure se il testatore era bipolare

E' impugnabile il testamento olografo redatto da soggetto affetto da disturbo bipolare? Cassazione civile Ordinanza n. 1682/2019

Non è cosi facile impugnare un testamento, neppure se il testatore era bipolare

La validità di una successione testamentaria presuppone necessariamente la piena validità del suo titolo, ovvero del testamento.

Quattro sono le forme di testamento ammesse: olografo, pubblico, segreto e internazionale.

Il testamento segreto e quello internazionale sono tanti raramente usati che quasi si potrebbe cancellare dall’ordinamento.

Gli altri due invece sono invece molto più usati di quanto si pensi, soprattutto quello in forma olografa.

Il testamento pubblico implica una maggiore sicurezza della sua non impugnabilità in quanto è redatto direttamente dal Notaio che riduce in iscritte le volontà del testatore, previa accertamento della sua piena capacità e di mancanza di captatio voluntatis, ovvero di costrizione alcuna. La redazione in forma pubblica fa piena prova fino a querela di falso del testatore.

 

Il testamento in forma olografa invece presuppone la mancanza di alcun controllo, essendo un testamento redatto di pugno dal testatore senza né testimoni, che a differenza di quanto si crede e si vede spesso in televisione, non sono né necessari né ammessi in detto tipo di testamento, e neppure senza controllo di un pubblico ufficiale quale il notaio.

 

Prima di continuare con il requisito sostanziale della capacità è forse bene ricordare che il testamento olografo deve avere anche dei requisiti di forma. Dispone espressamente in tal senso l’art. 602 c.c. che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

E’ fondamentale tenere a mente detta distinzione in quanto non di rado capita di sentire persone che vogliono impugnare il testamento su presupposti non precisi o talvolta errati, rischiando di perseguire un fine irraggiungibile.

 

Tornando alla capacità, il codice civile dispone espressamente, all’art. 591 c.c., che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge, specificando che sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

In detti casi il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse, nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

Il problema più riscontrato, o meglio riscontrabile nella realtà, è proprio evitare che qualcuno impugni il testamento sostenendo che nel momento della testamenti factio, ovvero quando fu redatto, il testatore fosse anche solo temporalmente incapace di intendere e volere.

 

L’onere probatorio in tal senso è in capo alla parte che voglia impugnare il testamento, ma gli si deve dare dei limiti o meglio dei parametri minimi altrimenti si rischia l’impugnabilità di quasi la totalità dei testamenti in forma olografa, partendo dall’età anagrafica media in cui essi vengono redatti. Non ho mai capito perché ma le persone fanno testamento solo in età avanzata mentre dovrebbero voler regolare almeno in linea generale la propria successione proprio quando sono certi di essere lontani dalla morte ed essendo certi di poterlo fare con calma e per bene. Ma non è così purtroppo.

 

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato alcune linea guida.

Si ritiene innanzitutto che mentre ad uno stato di incapacità permanente si ricolleghi una presunzione di stato di incapacità naturale, in caso di infermità a carattere intermittente non opera per niente una presunzione di incapacità, essendo a carico di chi assume detto stato di incapacità l’onere di provare in modo preciso che il testamento è redatto in un momento di incapacità naturale (Cassazione n. 15480 del 6 dicembre 2001), o meglio in un momento in cui il processo volitivo è turbato da una tale anomalia da privare in modo assoluto il testatore della coscienza dei propri atti proprio nel momento della testamenti factio.

 

In tale solco si inserisce l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, n. 1682 del 22.01.2019.

In fatto, M.M. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di tempio Pausania, M.A. per ivi sentire dichiarare la nullità dei due testamenti olografi del defunto G.L.M., redatti rispettivamente nel 2002 e nel 2005, debitamente pubblicati con verbale notarile, e per l'effetto, sentire dichiarare nulla la successione testamentaria in favore dell'apertura della successione legittima.

A sostegno delle predette pretese l'attrice ha dedotto la nullità dei suddetti testamenti, ai sensi dell'art. 591, comma 3 c.c, siccome il de cuius, al momento della redazione, si sarebbe trovato in stato di incapacità naturale determinato da disturbo psichico (cd disturbo bipolare) di cui era affetto, sin dagli anni Novanta, e che gli avrebbe impedito di attendere ai propri interessi morali e materiali.

 

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 264 del 2010, rigettava la domanda attrice, sostenendo che il defunto e testatore G.L.M., pur effetto da grave malattia psichica (disturbo bipolare), non era stato mai interdetto, seppur fosse addirittura iniziato un procedimento di interdizione ante mortem ma che si era chiuso per intervenuta morte dell'interdicendo, e dandosi atto che in quel procedimento (di interdizione) è stata disposta ctu sulla persona del defunto, a meno di tre giorni prima della redazione del secondo testamento (nel 2005), con esito di grave compromissione della capacità di autodeterminazione dello stesso, ma, non tale da fare ritenere sussistente un vero e proprio stato di incapacità permanente e/o abituale. Lo stesso consulente, in quel procedimento, ha indicato quale misura più confacente quella dell'amministrazione di sostegno. Nel corso degli ultimi accertamenti (uno di questi appena tre mesi prima del secondo testamento) l'ASL di Olbia ha riscontato miglioramenti generali della di lui condizione, senza stati di alterazione tali da inficiare la capacità di intendere e di volere. La positiva gestione del proprio patrimonio, l'assenza di debiti al momento della morte, la chiara volontà espressa nelle schede testamentarie in questione, sono tutte circostanze che hanno indotto il Tribunale ad affermare che l'attrice non abbia fornito la prova dello stato di incapacità del testatore, al momento della redazione della scheda testamentaria, con conseguente rigetto della di lei domanda.

Anche secondo la Corte di appello di Cagliari, Sez. di Sassari, con sentenza n. 164 de12016, adita dalla M.M., CTU, non risultava fosse stata fornita la prova che il de cuius nel momento in cui redigeva il testamento fosse incapace di intendere e di volere.

 

Si giunge dunque di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, che con Ordinanza della Sezione VI Civile, n. 1682 del 22.01.2019, dopo aver evidenziato che la prova di uno stato di incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 cod. civ. è a carico della parte che chiede l'annullamento del testamento, richiamando la decisione di primo grado, da atto che è incontrovertibile che in nessun passo della citata relazione peritale il ctu incaricato abbia affermato che il disturbo bipolare di grado II abbia determinato l'assoluto stato di incoscienza del testatore nel particolare momento della visita peritale.

Così facendo Cassazione conferma che anche un disturbo così grave come il bipolarismo non possa essere utilizzato quale presunzione, neppure semplice, di incapacità naturale tale da inficiare un testamento, neppure se tale disturbo dura da oltre vent’anni, e rafforzando il precedente orientamento secondo cui l’incapacità richiesta ai fini dell’impugnabilità del testamento deve essere non solo tale da inficiare in modo assoluto la volontà del testatore nel momento della testamenti factio ma anche provata in modo preciso e circoscritto, non essendo possibile neppure utilizzare quale presunzione di incapacità una serie di elementi quali una malattia tanto grave come il bipolarismo e l’inizio di un procedimento di interdizione in quanto non concluso prima della morte del testatore senza una esatta pronuncia in tal senso.

 Avv. Davide G. Daleffe

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 1682 del 22/01/2019


Fatti di causa e ragioni della decisione

M. M. M. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di tempio Pausania, M. A. per ivi sentire dichiarare la nullità dei due testamenti olografi di G.L. M., redatti in data 20.2.2002 e 9.9.2005 e pubblicati per atto notaio, dott.ssa Laura Faedda in Sassari, e per l'effetto, sentire dichiarare nulla la successione testamentaria in favore dell'apertura della successione legittima. A sostegno delle predette pretese l'attrice ha . dedotto la nullità dei suddetti testamenti, ai sensi dell'art. 591, comma 3 cc, siccome il de cuius, al momento della redazione, si sarebbe trovato in stato di incapacità naturale determinato da disturbo psichico (cd disturbo bipolare) di cui era affetto, sin dagli anni Novanta, e che gli avrebbe impedito di attendere ai propri interessi morali e materiali.

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