Rapina aggravata dalla riunione di più persone anche se la vittima non si accorge del palo

L'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento del fatto, non rilevando la mancata percezione del "palo" da parte della vittima. Cassazione sentenza 7836/2019

Rapina aggravata dalla riunione di più persone anche se la vittima non si accorge del palo

Più persone riunite in assenza di percezione da parte della vittima di reato?

L'imputato veniva condannato per rapina ex art. 628 c.p. aggravata perché commessa da più persone riunite ai sensi del co. 3 n.1.. L'aggravante trovava causa nella presenza di altra persona con funzione di "palo" e che ha, per questo, fornito un contributo significativo per consentire l'impossessamento del bene oggetto di reato.

Nell'interposto ricorso per cassazione si deduceva l'inosservanza di legge in relazione all'art. 628, co 3, n. 1 ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermata ricorrenza della circostanza aggravante, sostenendosi che i due concorrenti nel reato non erano presenti insieme nel luogo e nel momento in cui è stata posta in essere la condotta delittuosa. Infatti, la vittima del reato non aveva percepito l'operatività di più soggetti agenti, in quanto la coimputata interveniva solo in un momento successivo, fornendo un contributo diretto a rallentare una persona diversa dalla vittima del reato.

 

L'aggravante della riunione di più persone non presuppone la percezione da parte della vittima

La Suprema Corte ricorda che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, a nulla rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto1 e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione2.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che «la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia»3, a nulla rilevando, appunto, la loro mancata percezione da parte della persona offesa.

La ratio dell'aggravamento non è correlata alla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, bensì dalla maggiore potenzialità criminosa determinata dalla "oggettiva compresenza" sul luogo del delitto di più persone, quindi dalla maggiore potenzialità criminale4.

Anzi, la condotta posta in essere dalla complice non esclude i presupposti dell'aggravante, risultando invece significativi di una contestuale presenza dei due autori del reato quando la sottrazione è avvenuta.

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324.

2 Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Rv. 251163.

3 SS.UU. n. 21837 del 2012, ancorché con riferimento al delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p..

4 «L'aggravante delle più persone riunite, pertanto, concernendo le modalità dell'azione, è oggettiva e dunque si estende anche ai concorrenti non presenti sul luogo della consumazione del reato, purchè sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica indicato dall'art. 59 c.p., cioè se gli stessi erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata consumata da più persone riunite o se ignoravano per colpa tale circostanza (così, ancora, Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521; Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 - dep. 16/07/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987)».

 

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza n. 7836 dep. 20/02/2019

 

Svolgimento del processo

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