Riciclaggio e ricettazione: il punto sulla loro distinzione

Nel delitto di riciclaggio si impedisce o si rende difficile la tracciabilità del bene, la ricettazione invece implica solo l'allontanamento del bene dal suo titolare. Cassazione sentenza 8473/2019

Riciclaggio e ricettazione: il punto sulla loro distinzione

Il fatto in breve.

Le condotte rilevanti sono due:

- ricezione di un'autovettura provento di furto sulla quale era stata applicata una targhetta con numero di telaio e targhe false, fornitura al soggetto che procurava l'auto di una carta di circolazione riferibile ad altra autovettura, originariamente targata con il numero successivamente traslato sull'auto di provenienza furtiva, finendo così per risultare come apparente formale proprietario del veicolo di provenienza illecita;

- intromissione per favorire la stipula del contratto di compravendita dell'autovettura di provenienza furtiva con reperimento dell'acquirente, indicazione del prezzo di vendita e cura della materiale esecuzione attraverso la consegna all'acquirente.

Gli autori delle prime condotte venivano condannati per riciclaggio e l'autore della seconda condotta per ricettazione. Nel rigettare i ricorsi per cassazione, la Suprema Corte ha nuovamente definito la differenza tra i due delitti, quindi tra il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e quello di ricettazione ex art. 648 c.p.

 

Riciclaggio: impedire, ostacolare o rendere difficile la tracciabilità dei beni

«Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità».

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale e all'elemento soggettivo. L'elemento oggettivo è connotato dall'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, mentre l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione1.

La condotta tipica del delitto di riciclaggio non richiede che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, essendo sufficiente che essa sia solo ostacolata2.

Pertanto integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro o dei beni o delle altre utilità, ma anche solo a renderlo difficile3 .

Integra altresì il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poichè, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito"4.

 

Ricettazione: "allontanare" il bene dal legittimo titolare, immettendolo in un circuito economico contra jus

Il delitto di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p. resta integrato dalla condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni provenienti da delitto, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La condotta sanzionata è l'"allontanamento" del bene dal legittimo titolare, determinandone o contribuendo comunque a determinarne un circuito economico contra jus, a prescindere dalla responsabilità penale dei successivi percettori del bene stesso.

Il delitto di ricettazione nella fattispecie commissiva della intromissione si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, con la conseguenza la mancata realizzazione dello scopo non interferisce con la consumazione del delitto.

Nell'ipotesi della mediazione è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è dunque neppure necessario nè che metta in rapporto diretto le due parti, nè che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta5.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302. In tal senso, costituisce riciclaggio la ricezione di assegni provento di delitto, quindi nella contraffazione del nome del beneficiario per poi fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro.

2 Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369. Invero, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, in quanto così si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato.

3 Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2103, Atzori, Rv. 254050. Rileva quindi il versamento di assegni circolari provento di illecito su conti correnti intestati ai propri famigliari.

4 Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014 Amato e altri, Rv. 259485. Per ciò, rileva in termini di riciclaggio la condotta di chi occulta il rapporto coniugale con gli autori del reato, e intestano alcuni milioni di euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi l'emissione in loro favore di assegni circolari con lo smobilizzo dell'investimento.

5 Cfr., Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, Alessi e altri, Rv. 266215; Sez. 2, n. 28714 del 11/02/2011, P.G. in proc. Gueli, Rv. 249815; Sez. 2, n. 30062 del 16/06/2003, Moffa, Rv. 226569; Sez. 2, n. 19673 del 07/03/2003, Di Blasio, Rv. 224767; Sez. 2, n. 9573 del 05/06/1990, Lugano, Rv. 184787; Sez. 2, n. 8432 del 20/04/1988, Nocera, Rv. 178969.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza n. 8473 dep. 26/02/2019

 

Svolgimento del processo

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